(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del verbale di udienza (che attesta la composizione del collegio non solo nel momento della discussione ma anche in quello della deliberazione), l'omessa indicazione dei due giudici a latere, nell'intestazione della sentenza di appello depositata completa della motivazione e sottoscritta dall'estensore e dal presidente, č causa non di nullitā ma di errore materiale ove dal verbale anzidetto risulti la rituale composizione del collegio con l'indicazione del terzo giudice che, insieme con i sottoscrittori della sentenza (presidente, indicato anche nell'intestazione, ed estensore), prese parte alla deliberazione della sentenza medesima.