(massima n. 1)
Si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro a norma dell'art. 437 c.p.c., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto. (Nella specie la ricorrente, dopo avere chiesto in primo grado l'inquadramento in una categoria superiore in base ad una norma contrattuale dante rilievo all'espletamento delle mansioni superiori per oltre 180 giorni, anche discontinui, in un anno, in appello aveva invocato anche lo svolgimento di tali mansioni in via continuativa per un trimestre, ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile quest'ultima domanda).