(massima n. 1)
Nel giudizio d'appello disciplinato dal rito del lavoro, la omissione della relazione orale della causa, in violazione dell'art. 437, primo comma, c.p.c., non determina alcuna nullità, essendo tale norma – al pari dell'art. 275 c.p.c., concernente il rito ordinario – priva di sanzione ed avendo detta relazione una funzione informativa che può essere rinviata alla camera di consiglio.