(massima n. 1)
In tema di produzione di nuovi documenti in grado di appello nel rito del lavoro, ove sia in discussione una condotta permanente, quale, nella specie, il rifiuto del datore di lavoro di adibire il lavoratore già sospeso, alle mansioni di guardia particolare giurata, il mancato raggiungimento della prova, in primo grado, della mancanza nel dipendente delle necessarie autorizzazioni di polizia, dedotta dal datore di lavoro, non può esse superata da una tardiva produzione documentale in appello; pur tuttavia la natura permanente della condotta del datore di lavoro (e le conseguenze retributive o risarcitorie dalla stessa derivanti) deve indurre il giudice di secondo grado a valutare se un documento, formato successivamente al maturarsi delle preclusioni, sia o meno indispensabile ai fini della decisione della causa, limitando la responsabilità del convenuto alla data della decisione di primo grado, in applicazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. (La S.C., in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 8202 del 2005, ha ritenuto la decisione della corte territoriale, secondo cui non era stata fornita, in primo grado, la prova della permanente sospensione delle autorizzazioni di polizia per l'esercizio dell'attività di guardia giurata all'epoca in cui il dipendente aveva offerto la ripresa della prestazione, congruamente motivata per aver escluso che una prova, tardivamente offerta in appello, potesse ovviare alla decadenza verificatasi in primo grado, ed errata, invece, nel non aver consentito la produzione di un documento formato successivamente alla sentenza di primo grado, attestante la mancanza delle autorizzazioni di polizia, al solo fine di limitare la responsabilità datoriale, per la mancata adibizione del lavoratore alle sue mansioni di guardia giurata, al momento della decisione di primo grado. La S.C. ha, inoltre, cassato la decisione della corte territoriale per aver ritenuto tardiva la prova richiesta dal datore di lavoro, in appello, sull'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni diverse da quelle di guardia giurata, ma alle stesse equivalenti, questione insorta solo a seguito della sentenza di primo grado, che aveva introdotto d'ufficio la diversa utilizzazione del lavoratore, da questi mai prospettata giacché limitatosi a chiedere di essere adibito alle sue mansioni).