(massima n. 1)
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimitą del licenziamento disciplinare per insussistenza dei fatti addebitatigli, costituisce inammissibile mutamento della domanda la richiesta, formulata per la prima volta in grado d'appello, di accertare l'illegittimitą dello stesso licenziamento per la consumazione del potere disciplinare, in conseguenza di una precedente contestazione dei medesimi fatti, seguita dall'irrogazione di una sanzione conservativa.