(massima n. 1)
Nel rito del lavoro nel quale, mentre č consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non č invece ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.