(massima n. 1)
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di etā, all'assegno sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invaliditā, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolaritā dell'assegno di invaliditā (o della pensione di inabilitā) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore giā accertate; ne consegue che non puō dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invaliditā. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2018).