Cass. civ. n. 21480/2026
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo.
Cass. civ. n. 34984/2025
Nell'interpretazione di un contratto di assicurazione, è necessario considerare tutte le clausole pertinenti, incluse le condizioni generali e particolari. La mancata considerazione di una clausola particolarmente chiara e specifica viola i canoni legali di ermeneutica, in particolare gli articoli 1362 e 1363 c.c.
Cass. civ. n. 32696/2025
Quando una parte, con il ricorso per cassazione, denuncia un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma deve specificare i canoni violati e il modo in cui il giudice del merito si è discostato dagli stessi. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma una delle plausibili.
Cass. civ. n. 31394/2025
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli artt. 1362 ss. c.c. Ne consegue che, in sede di legittimità, il ricorrente deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto ad precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.
Cass. civ. n. 31393/2025
Nella valutazione interpretativa di un contratto, i criteri di comune intenzione delle parti e di interpretazione complessiva delle clausole (artt. 1362 e 1363 c.c.) possono essere considerati congiuntamente per garantire una visione integrale e coerente del patto stipulato.
Cass. civ. n. 29768/2025
In caso di transazione novativa intervenuta in sede di conciliazione sindacale, la somma da restituire a seguito dell'accordo non può essere suddivisa in una quota avente titolo retributivo e in altra avente titolo contributivo, essendo predeterminata nell'ammontare e priva di specificazione in termini di lordo-netto o di riferimento agli oneri previdenziali (artt. 1362 ss. c.c.).
Cass. civ. n. 29081/2025
L'interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice deve seguire i canoni previsti dagli artt. 1362 e ss. del codice civile. La parte che denuncia un errore di interpretazione contrattuale in sede di legittimità deve specificare in quali punti e modi il giudice di merito si sia discostato dalle regole di interpretazione, non potendo limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola.
Cass. civ. n. 28967/2025
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 cod. civ.
Cass. civ. n. 28308/2025
L'interpretazione del contratto è un'operazione di accertamento della volontà delle parti relativa al contenuto di un negozio giuridico, che costituisce un'indagine di fatto affidata al giudice di merito. Pertanto, per contestare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e ss. cod. civ.) in sede di legittimità, il ricorrente deve indicare esattamente come e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, senza limitarsi a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dal giudice.
Cass. civ. n. 28036/2025
In tema di ermeneutica contrattuale, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 27704/2025
La disposizione degli artt. 1362 e 1363 c.c. impone al giudice, in sede di interpretazione contrattuale, di esaminare tutte le convenzioni stipulate tra le parti. Qualora la medesima vicenda negoziale abbia formato oggetto di più scritti, il giudice deve stabilire il rapporto tra clausole e documenti, chiarendo se questi siano di integrazione, modificazione, trasformazione o annullamento delle precedenti pattuizioni. Il mancato esame di tutti gli atti comporta violazione dei principi di interpretazione contenuti nel codice civile.
Cass. civ. n. 25411/2025
L'attività di interpretazione e qualificazione giuridica delle clausole contrattuali operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto laddove il giudice si discosti dai canoni legali di ermeneutica ovvero fondi la sua decisione su argomentazioni illogiche o insufficienti. In tal caso, il ricorrente deve specificare in quali termini il giudice si sia discostato dai criteri di interpretazione dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 25085/2025
Non è consentito al giudice di legittimità riesaminare il merito della decisione del giudice di merito quando sono possibili più interpretazioni di una clausola contrattuale. In sede di Cassazione, è ammissibile la doglianza solo se si dimostra che il giudice ha violato specifici criteri ermeneutici previsti dalle norme (artt. 1362 e segg. c.c.) o se ha applicato detti criteri sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.
Cass. civ. n. 24927/2025
In tema di regolamenti della Cassa Forense, adottati allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., trattandosi di fonti negoziali e non di atti normativi in senso proprio.
Cass. civ. n. 24925/2025
I Regolamenti adottati dalla Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale, e il sindacato della Corte di Cassazione è dunque limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Cass. civ. n. 24371/2025
L'interpretazione del contratto è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere contestata in sede di ricorso per cassazione proponendo un'interpretazione alternativa più convincente. Il ricorrente deve dimostrare l'illegittimità dell'interpretazione fornita dal giudice di merito in quanto non rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e ss.), senza limitarsi a criticare nel merito la decisione adottata.
Cass. civ. n. 24267/2025
La determinazione dei compensi professionali e la valutazione dell'accordo tra le parti costituiscono oggetto di interpretazione e qualificazione dei contratti riservata al giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e conforme ai principi degli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 23857/2025
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.
Cass. civ. n. 23415/2025
In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.
Cass. civ. n. 23182/2025
L'interpretazione delle norme del CCNL deve rispettare i canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. Le disposizioni pattizie riguardanti il trattamento economico per il trasferimento del lavoratore si applicano esclusivamente ai trasferimenti per motivate ragioni di servizio o su richiesta del lavoratore, e non ai trasferimenti punitivi per ragioni disciplinari.
Cass. civ. n. 22850/2025
I regolamenti adottati dalla Cassa Forense per disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali si configurano come fonti negoziali e non come previsioni regolamentari in senso proprio, limitando il sindacato della Corte alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Cass. civ. n. 22591/2025
Un accordo di liquidazione dei compensi che richiama specifiche convenzioni precedentemente non perfezionate diviene vincolante nei termini in cui le parti lo hanno sottoscritto, indipendentemente dall'assenza di una firma formale sulla convenzione (artt. 1362 e ss. c.c.). La contestazione della validità di tali accordi per violazione di principi tariffari deve essere esaminata alla luce della normativa vigente al momento della stipula.
Cass. civ. n. 22226/2025
L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice di merito. Se la censura per ultrapetizione non è accompagnata di specifica indicazione dei criteri ermeneutici violati e dei fatti decisivi omessi, il ricorso è inammissibile. La corretta interpretazione deve rispettare il principio di autosufficienza e le norme generali di ermeneutica contrattuale previste dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 22110/2025
La contestazione dell'interpretazione di dichiarazioni negoziali da parte dei giudici di merito deve fondarsi su una chiara violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.). La mera proposizione di un'interpretazione alternativa, senza dimostrare la non condivisibilità della lettura interpretativa per contrasto evidente con detti canoni, è inammissibile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 21824/2025
In materia di assicurazione della responsabilità civile, quando il contratto preveda un massimale per sinistro e un massimale specifico per ogni persona deceduta, il risarcimento dovuto dall'assicuratore non può eccedere tali massimali, indipendentemente dal numero degli aventi diritto. La limitazione contenuta nel contratto deve essere interpretata conforme agli artt. 1362 e 1917 c.c.
Cass. civ. n. 21660/2025
L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi deve essere condotta secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e segg. c.c., considerando la complessiva struttura delle declaratorie generali e specifiche delle figure professionali esemplificative, indipendentemente da elementi estrinseci come il possesso di abilitazioni o patenti, che non costituiscono caratteristica indefettibile di tutto il personale inquadrato in un certo livello.
Cass. civ. n. 21490/2025
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è consentito denunciare direttamente in sede di legittimità non la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi integrativi, bensì esclusivamente il contrasto fra tali contratti ed accordi e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Inoltre, è possibile chiedere, nella medesima sede e in ordine agli stessi contratti e accordi integrativi, la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione indicati dagli artt. 1362 ss. c.c. e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione minima ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 21484/2025
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è possibile denunciare direttamente in sede di legittimità non la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi integrativi, ma solo il contrasto fra tali contratti ed accordi e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Inoltre, è possibile chiedere, nella medesima sede e in ordine agli stessi contratti e accordi integrativi, la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione indicati dagli artt. 1362 ss. c.c. e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione minima ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 20436/2025
La Corte di Cassazione non ammette la mera censura in fatto dell'accertamento compiuto dalla Corte territoriale. In sede di legittimità, le contestazioni devono riguardare esclusivamente la corretta interpretazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., mentre le difese di merito sono improprie.
Cass. civ. n. 20392/2025
In materia di interpretazione delle clausole contrattuali, la parte che propone ricorso per cassazione lamentando un errore di diritto o di logica nell'interpretazione fornita dal giudice del merito non può limitarsi a richiamare genericamente gli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l'onere di specificare in concreto i canoni asseritamente violati, indicando il punto e il modo in cui il giudice si sarebbe discostato dagli stessi. Quando sono possibili più interpretazioni, la soluzione adottata dal giudice, purché plausibile e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 20355/2025
Nell'interpretazione di clausole contrattuali, il riferimento al senso letterale delle parole impiegate è importante ma deve essere accompagnato dalla ricerca della comune intenzione delle parti, valutando le circostanze che hanno condotto alla sottoscrizione dell'accordo (artt. 1362 e ss. c.c.).
Cass. civ. n. 19978/2025
L'interpretazione di un atto negoziale, costituendo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità salvo nel caso in cui vengano dedotte specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o difetti di motivazione (art. 1362 c.c. e segg.). La semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima.
Cass. civ. n. 19925/2025
La contestazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve essere svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c., estendendosi al verbale gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale. La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche per le quali deve essere ravvisata la detta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata.
Cass. civ. n. 19719/2025
In sede di legittimità, le censure che contestano l'interpretazione dello statuto di un ente consortile non economico sono inammissibili se si limitano a prospettare un'interpretazione alternativa senza indicare specificamente le ragioni per cui la sentenza impugnata si sarebbe discostata dai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 19680/2025
In materia di interpretazione contrattuale, il giudice di merito non può essere censurato in sede di legittimità se ha utilizzato uno dei molteplici criteri ermeneutici possibili. Anche se l'interprete deve indagare la comune intenzione delle parti oltre il senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.), qualora la lettera del contratto riveli chiaramente la volontà dei contraenti, la sua interpretazione non può essere sovvertita.
Cass. civ. n. 19476/2025
In tema di cessione del credito, l'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere condotta considerando non solo il criterio letterale, ma tutti gli elementi del contratto nel loro complesso, al fine di pervenire alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Cass. civ. n. 19412/2025
Le disposizioni regolamentari emanate da organi di enti professionali e casse previdenziali, non configurando norme di legge primaria, non possono essere valutate alla stregua dei canoni interpretativi delle norme di legge. Tali regolamenti sono espressione del potere di autorganizzazione degli enti stessi, sottoponibile a sindacato di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Cass. civ. n. 19160/2025
La disciplina legale dell'interpretazione del contratto, dettata dagli artt. 1362 e ss. c.c., non trova applicazione in relazione a atti processuali finalizzati a ottenere provvedimenti giurisdizionali, quali la rinuncia agli atti del processo, che non costituiscono, né sotto il profilo del contenuto né sotto quello della funzione, manifestazioni di volontà negoziale.
Cass. civ. n. 17693/2025
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non offrono argomentazioni volte a contestare l'interpretazione della domanda al di là delle espressioni letterali utilizzate, basata sui canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.
Cass. civ. n. 17149/2025
In tema di collegamento negoziale, l'accertamento della volontà delle parti relativa al contenuto del negozio contrattuale costituisce una indagine di fatto, affidata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Cass. civ. n. 16833/2025
La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.). L'interpretazione dei contratti collettivi aziendali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. La pretesa che l'indennità di specializzazione spettasse ai soli lavoratori che in concreto svolgevano mansioni di "macellaio specializzato provetto" è infondata se l'accordo integrativo considera i lavoratori inquadrati nel III livello senza distinguere in base al concreto svolgimento delle mansioni.
Cass. civ. n. 16791/2025
Nell'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, occorre rispettare il significato letterale e grammaticale dei termini utilizzati. In particolare, la clausola che esclude la copertura per danni causati da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di "acque, terreni o colture" deve essere letta in maniera coerente con ciascun complemento d'agente e di specificazione. La Corte d'Appello, interpretando erroneamente i rischi esclusi dalla copertura assicurativa, può violare l'art. 1362 c.c. se non considera il significato grammaticale e il contesto complessivo del contratto.
Cass. civ. n. 16195/2025
L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell'illogicità o insufficienza della motivazione. La rivalutazione del contenuto del contratto da parte del giudice di merito va sottratta al controllo della Corte di Cassazione, quando non sussistano vizi evidenti nel ragionamento logico del giudice.
Cass. civ. n. 15283/2025
La contestazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve essere svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c. La volontà delle parti, come espressa nel verbale, è soggetta all'accertamento di fatto, riservato esclusivamente al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se supportata da motivazione logica e coerente. In caso di controversia, la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica richiede una specifica indicazione giuridica delle ragioni che sostengono tale violazione, non potendosi risolvere in una semplice contrapposizione interpretativa.
Cass. civ. n. 15282/2025
La conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 185 e 420 c.p.c., ha effetti processuali e sostanziali derivanti dal negozio giuridico stipulato dalle parti, e può riguardare anche diritti indisponibili del lavoratore. È suscettibile di interpretazione secondo le regole contrattuali enunciate dall'art. 1362 c.c. e ss.
Cass. civ. n. 15096/2025
In materia contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un'indagine di fatto, affidata al giudice di merito, il cui risultato non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o giuridici. La censura relativa alla violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. deve fare esplicito riferimento alle norme asseritamente violate, indicando in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali presunti violati.
Cass. civ. n. 15057/2025
L'interpretazione degli atti processuali rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per la violazione delle regole ermeneutiche ex art. 1362 e ss. c.c. Una missiva generica non contenente la rivendicazione dei crediti retributivi non è idonea a configurare un atto interruttivo della prescrizione, i cui requisiti si compendiano nell'esplicitazione di una pretesa con l'intimazione o richiesta scritta di adempimento.
Cass. civ. n. 14045/2025
Nel giudizio di revocatoria di un atto di trasferimento immobiliare stipulato in esecuzione degli accordi di separazione tra coniugi, il giudice deve interpretare e qualificare l'atto di trasferimento inserendolo nel più ampio contesto dell'intero accordo di separazione. In mancanza di un'interpretazione in conformità ai canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non è consentito il riesame del merito in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 13489/2025
Il giudice, nell'esaminare la rilevanza delle royalties nel valore doganale della merce, deve attenersi alle regole di interpretazione contrattuale dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., tenendo conto della specifica disciplina comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La mancata osservanza di tali principi costituisce violazione delle regole ermeneutiche sul contratto.
Cass. civ. n. 13192/2025
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il dato testuale non può essere considerato esclusivamente determinante. L'intenzione delle parti deve essere ricostruita considerando anche il comportamento successivo dei contraenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 1362 c.c.
Cass. civ. n. 10532/2025
L'interpretazione degli accordi aziendali deve essere basata sui criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., considerando il contesto e le intenzioni delle parti contraenti; una riduzione dell'orario di lavoro per compensare disagio non può automaticamente essere interpretata come inclusiva della remunerazione per il tempo di vestizione/svestizione.
Cass. civ. n. 9766/2025
Quando si interpreta una procura generale, è obbligatorio indagare la comune intenzione delle parti, basandosi sul testo letterale della procura e sul comportamento complessivo anche successivo. Ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., una visione restrittiva basata su elementi estranei alla volontà manifestata nel conferimento è errata.
Cass. civ. n. 9290/2025
Nei contratti stipulati dagli enti pubblici, l'interpretazione delle clausole deve privilegiare il criterio letterale, rispetto agli altri criteri previsti dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., escludendo la possibilità di desumere la volontà delle parti da elementi extratestuali, come il comportamento successivo delle parti o atti interni preparatori alla stipula.
Cass. civ. n. 9138/2025
L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della Pubblica Amministrazione riservato al giudice di merito. Per censurare tale interpretazione in sede di legittimità, non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano.
Cass. civ. n. 8592/2025
I Regolamenti adottati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non costituiscono previsioni regolamentari in senso proprio, ma fonti negoziali, la cui approvazione mediante decreto ministeriale non incide su tale qualificazione. Pertanto, il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della conformità agli artt. 1362 e ss. c.c. che disciplinano l'interpretazione dei contratti.
Cass. civ. n. 7859/2025
In tema di interpretazione contrattuale, la Corte di Cassazione ripetutamente afferma che tale attività appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. La denuncia in cassazione di un errore di diritto non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma deve specificare i canoni ermeneutici violati e il punto in cui il giudice del merito si sia discostato da essi, essendo inammissibile una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 7199/2025
L'accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto rappresenta un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale indagine è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.; non è idoneo a tal fine la mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto effettuata mediante la contrapposizione di una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 6444/2025
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una clausola contrattuale che commisurava il compenso del professionista stimatore "al 5% dell'importo d'indennizzo netto che sarà corrisposto dalle Assicuratrici" ha rigettato il ricorso che, alla stregua dell'interpretazione letterale della predetta clausola, deduceva come dovuto il diritto al compenso solo all'esito del raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento dell'indennizzo all'esito del procedimento stragiudiziale di stima dei danni).
Cass. civ. n. 5052/2025
Benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. giacché in tal modo il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva rigettato la domanda di condanna in manleva proposta dai cessionari di quote di una società in accomandita semplice nei confronti dei cedenti interpretando, non solo in contrasto con il tenore letterale della clausola contrattuale ma anche con il contenuto dell'obbligo di manleva, la clausola che prevedeva l'obbligo dei cedenti di "farsi carico dei debiti derivanti da obbligazioni sociali sorte anteriormente al trasferimento delle quote, anche se conosciuti successivamente" come riferita alle sole pretese creditorie di terzi anteriori alla cessione di quote risultate effettivamente esistenti ovvero non contestate).
Cass. civ. n. 4396/2025
Nel valutare la prova della pattuizione del compenso per prestazioni professionali, il giudice del merito deve considerare tutti i criteri di interpretazione contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., inclusi i comportamenti successivi delle parti. La mancata contestazione da parte della società fallita non può di per sé costituire prova dell'accordo sui compensi per accessori e anticipazioni se tale richiesta è stata separatamente formulata e non accolta.
Cass. civ. n. 4391/2025
L'interpretazione del contratto, inclusa la valutazione delle comunicazioni scritte tra le parti, è riservata al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità, salvo specifica violazione delle regole di interpretazione contrattuale previste dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Cass. civ. n. 4097/2025
Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., le denunce di violazione di legge riguardanti criteri interpretativi adottati dal giudice di merito su disposizioni regolamentari disciplinatrici di rapporti privati, in quanto tali disposizioni non hanno natura di norme di legge e non sono assoggettabili ai criteri interpretativi di cui all'art. 12 disp. prel. c.c. Per le disposizioni regolamentari di enti associativi aventi natura negoziale di diritto privato, il sindacato di legittimità si limita alla verifica della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 3397/2025
In tema di interpretazione contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Il ricorrente per cassazione deve specificare i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito si è discostato da essi, non essendo sufficiente contrapporre una diversa interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 3351/2025
In tema di interpretazione dei contratti, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono rette da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., poiché la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato che individui chiaramente la volontà delle parti.
Cass. civ. n. 2476/2025
In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per motivazione inadeguata o per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. In tal senso, per far valere una violazione sotto questi profili, il ricorrente deve esplicitamente riferirsi alle regole legali di interpretazione, precisando come e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati.
Cass. civ. n. 2360/2025
In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
Cass. civ. n. 900/2025
Nei contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione, l'obbligo della forma scritta ad substantiam per la validità del contratto non esclude l'applicabilità del criterio di interpretazione conforme al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, cod. civ. Tuttavia, tale comportamento non può essere utilizzato per estendere il consenso oltre i limiti chiaramente fissati dal testo contrattuale scritto.
Cass. civ. n. 92/2025
Nell'interpretazione delle sentenze, inclusi i provvedimenti giurisdizionali della Corte dei conti, l'accertamento del contenuto e della portata del dispositivo deve seguire i criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi e agli artt. 1362 ss. c.c., secondo i canoni della logica formale generale. La locuzione contenuta nella sentenza del giudice contabile, quale "salvo a tener conto in sede di esecuzione di quanto recuperato dall'amministrazione", va intesa come riferimento a quanto concretamente recuperato in termini patrimoniali.
Cass. civ. n. 26/2025
Per l'interpretazione degli atti notarili, vale il principio della comune intenzione delle parti, da individuarsi anzitutto dal dato letterale e dal contesto complessivo dell'atto (artt. 1362 e 1363 cod. civ.); solo qualora persistano dubbi interpretativi, si ricorre ai criteri sussidiari della buona fede (art. 1366 cod. civ.) e della conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.). Una dichiarazione contenuta in un verbale di pubblicazione di testamento apocrifo, se ritenuta espressamente volta alla conferma delle disposizioni testamentarie di un testamento falso, non può essere interpretata come espressione di una volontà negoziale autonoma di modifica delle disposizioni del testamento autentico del de cuius.
Cass. civ. n. 30156/2024
In materia di interpretazione delle clausole contrattuali, l'art. 1362 c.c. impone all'interprete di indagare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, tuttavia, qualora il testo della convenzione riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti, non è ammissibile una diversa interpretazione che contraddica il significato letterale delle parole.
Cass. civ. n. 30045/2024
In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1362 c.c. non svaluta il dato letterale, ma lo valorizza: quando il testo dell'accordo, per chiarezza e univocità delle espressioni, manifesta la comune volontà delle parti e non vi è contrasto tra lettera e spirito della convenzione, non è consentita un'interpretazione diversa.
Cass. civ. n. 28842/2024
L'interpretazione del contratto, diretta ad accertare la volontà storica ed obiettiva delle parti, costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., nonché – nel regime anteriore alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. – per vizi di motivazione nel loro concreto impiego. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, al fine di dedurre efficacemente tali violazioni, deve non solo richiamare specificamente le norme ermeneutiche asseritamente disattese e i relativi principi, ma anche indicare puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato, ovvero li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.
Cass. civ. n. 28711/2024
In tema di interpretazione contrattuale, il ricorrente per cassazione che intenda far valere la violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve fare esplicito riferimento ai principi contenuti nelle norme asseritamente violate, precisando in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali indicati, non potendo limitarsi a contrapporre una propria diversa interpretazione.
Cass. civ. n. 28259/2024
In tema di interpretazione del contratto di compravendita, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è costituito dal senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c. Il senso letterale delle parole utilizzate nel contratto, l'interpretazione complessiva delle clausole e l'analisi logica e grammaticale delle proposizioni devono consentire di mettere a fuoco l'oggetto della compravendita in modo univoco. In mancanza di termini specifici nel contratto, il riferimento a beni ulteriori svolge la funzione di localizzare l'oggetto della vendita, e non implica automaticamente l'inclusione di tali beni nell'oggetto del trasferimento. Pertanto, non è corretto interpretare il contratto di compravendita alla luce del contenuto delle pattuizioni di contratti successivi e distinti (artt. 1362 e segg. c.c.).
Cass. civ. n. 28072/2024
Nell'interpretazione di un contratto fideiussorio, il giudice di merito deve condurre l'indagine sui binari del senso letterale delle espressioni usate e della individuazione della ratio del precetto, in base all'art. 1362 c.c. La volontà delle parti deve essere ricostruita partendo dal testo contrattuale, verificando se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo.
Cass. civ. n. 27845/2024
Nell'interpretazione dei contratti, il dato testuale pur importante non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti. Il significato delle dichiarazioni negoziali si acquisisce solo al termine del processo interpretativo, che considera anche il comportamento complessivo delle parti, comprese le condotte successive alla conclusione del contratto (artt. 1362 e 1363 c.c.).
Cass. civ. n. 27807/2024
Quando una clausola di un contratto collettivo contrasta con il principio di selettività dettato dalla normativa, essa deve essere disapplicata. Non rilevano, in tal caso, i canoni legali di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), qualora la decisione sia fondata sul rispetto di principi normativi superiori.
Cass. civ. n. 27098/2024
Nel processo tributario, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio è un'indagine di fatto affidata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e il ricorrente deve specificare espressamente le violazioni delle regole legali d'interpretazione e precisare in quale modo il giudice di merito si sia discostato da tali canoni.
Cass. civ. n. 27033/2024
L'art. 1362 c.c. non svaluta il testo letterale di un contratto, ma stabilisce che l'interpretazione deve ricercare la comune intenzione delle parti, senza però ignorare la possibilità che il significato letterale delle parole sia così chiaro e univoco da rendere la volontà delle parti evidente, non necessitando, in tal caso, di ulteriori indagini. In sintesi, se la lettera del contratto è chiara e non vi è discrepanza con lo spirito dell'accordo, non è ammessa un'interpretazione diversa da quella letterale.
Cass. civ. n. 26457/2024
In sede di legittimità, è inammissibile la censura riguardante l'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito se il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione senza evidenziare la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., né indicare in che modo e con quali argomentazioni il giudice si sia discostato da tali canoni.
Cass. civ. n. 25661/2024
Nell'interpretare un contratto di lavoro che prevede un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 90 TUEL, è necessario considerare sia le clausole contrattuali che gli atti prodromici, incluse eventuali ordinanze sindacali e delibere. Gli atti, considerati nel loro complesso e alla luce dei principi ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., possono stabilire una durata specifica e limitata dell'incarico dirigenziale, indipendentemente dalla più ampia durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Cass. civ. n. 25484/2024
In materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi. Pertanto, non è possibile limitarsi a contestare questa interpretazione senza specificare in concreto i canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c. violati.
Cass. civ. n. 25218/2024
Nel rapporto tra strutture private accreditate e la Regione, ai fini del riconoscimento del rimborso per indennità di esclusività medica e altre dinamiche retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è essenziale l'analisi delle convenzioni basata sui criteri interpretativi del codice civile (art. 1362 c.c.) e il quadro normativo di riferimento, inclusi i costi standard ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992.
Cass. civ. n. 25185/2024
Per l'interpretazione della contrattazione collettiva si applicano i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché occorrerà tener conto di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli soggettivi che oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative illustrate.
Cass. civ. n. 25162/2024
La violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) non è applicabile all'interpretazione del giudicato, che deve essere assimilata agli elementi normativi. Pertanto, il giudicato esterno è interpretato alla stregua dell'esegesi delle norme giuridiche e non degli atti o negozi giuridici. La sua portata deve essere determinata dal giudice sulla base del dispositivo della sentenza e della motivazione che la sorregge.
Cass. civ. n. 25115/2024
In tema di interpretazione, l'accertamento della volontà dei soggetti negoziali, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una questione di fatto, di competenza del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in caso di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. Affinché il ricorso per cassazione possa dedurne la violazione, è necessario che il ricorrente indichi specificamente le norme asseritamente violate e le maniere nelle quali il giudice di merito vi si sia discostato.
Cass. civ. n. 23694/2024
In tema di interpretazione contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti è compito riservato al giudice di merito e la sua interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale previsti agli artt. 1362 e ss. c.c. L'applicazione di tali canoni deve risultare evidente nella sentenza impugnata anche attraverso esplicito riferimento alle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti.
Cass. civ. n. 23085/2024
La denuncia di violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., concernenti l'interpretazione dei contratti, con il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Essa deve essere proposta sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici e corredata dalla trascrizione delle clausole rilevanti al fine di consentire la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa.
Cass. civ. n. 23013/2024
L'interpretazione delle clausole contrattuali costituisce un'attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo in caso di violazione dei criteri legali di interpretazione, previsti dagli artt. 1362 e s.s. cod. civ. Il ricorso per cassazione deve specificare le norme asseritamente violate e dimostrare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali d'interpretazione.
Cass. civ. n. 22853/2024
In tema di accertamento della volontà delle parti, l'interpretazione compiuta dal giudice di merito riguardo al contenuto del contratto si traduce in una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo che non siano violati i criteri legali di interpretazione stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. o non emerga una radicale inadeguatezza della motivazione. Fermo restando che il sindacato di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella adottata dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 21700/2024
Nell'interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione consta di due fasi: la prima, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraenti, è riservata al giudice di merito e sindacabile solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e segg.); la seconda concerne l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente ed è suscettibile di verifica in sede di legittimità per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, alla rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati e alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti.
Cass. civ. n. 21426/2024
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice deve rispettare i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., tenendo conto della comune intenzione delle parti e dell'interpretazione sistematica dello stesso, considerando la clausola nel contesto dell'intero contratto.
Cass. civ. n. 21319/2024
In tema di servitù, la Corte d'appello può interpretare un atto di divisione tra i condividenti, risalente a un'epoca remota, per determinare l'esistenza e il contenuto di un diritto di passaggio, utilizzando sia il dato testuale dell'atto stesso sia elementi extratestuali che rilevano la comune intenzione delle parti originarie, coerentemente con i criteri previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.
Cass. civ. n. 21027/2024
La dichiarazione del professionista con cui egli riconosce di aver commesso un errore di progettazione e si assume ogni responsabilità e onere inerente, sollevando il cliente da ogni spesa o danno, non può interpretarsi automaticamente come una rinuncia ai compensi professionali spettanti, se le parole usate non conferiscono tale significato (art. 1362 c.c.).
Cass. civ. n. 20868/2024
In sede di legittimità, la denuncia di un errore di interpretazione di una clausola contrattuale da parte del giudice di merito deve essere supportata dall'indicazione specifica di come e perché tale giudice abbia violato i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. La semplice contrapposizione di una diversa interpretazione non è sufficiente per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 20766/2024
L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi soggiace ai medesimi criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, incluso l'elemento letterale e l'intento dell'Amministrazione con riferimento al comportamento e al complesso dell'atto. Il giudice deve privilegiare una delle possibili e plausibili interpretazioni, purché rispettosa dei criteri legali di ermeneutica.
Cass. civ. n. 20677/2024
In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c. è ammissibile solo se il ricorrente non si limita a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dalla sentenza impugnata, ma indica specificamente le norme violate e precisa in che modo il giudice di merito se ne sia discostato o abbia adottato argomentazioni illogiche od insufficienti.
Cass. civ. n. 20602/2024
Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di specificità quando il ricorrente non procede alla riproduzione e localizzazione negli atti di causa dei verbali o documenti su cui si fondano le censure di errata interpretazione o omesso esame. In tal caso, deve essere evidenziata una violazione delle regole di interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e segg. c.c., ciò che non può limitarsi a generiche contestazioni.
Cass. civ. n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché non aveva verificato, secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., se l'attribuzione della casa familiare rispondesse alla finalità, propria delle condizioni essenziali della separazione, di assicurare al coniuge economicamente più debole il diritto al mantenimento).
Cass. civ. n. 20011/2024
In tema di conferimento d'azienda, l'interpretazione del contratto non può limitarsi all'analisi isolata di singole clausole, ma deve tener conto dell'intero contesto negoziale, valutando tutte le clausole in coerenza con l'atto complessivo e la comune intenzione delle parti ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Cass. civ. n. 19880/2024
La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi è ammessa in cassazione solo con riguardo a quelli di carattere nazionale e non per i contratti integrativi, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e ss. c.c. o per vizio di motivazione entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 19844/2024
In tema di servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo deve essere effettuata secondo i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo riguardo al senso letterale delle parole e alla coerenza dell'intero contesto negoziale. Una clausola che consente la sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci deve ragionevolmente essere interpretata come funzionale al transito di veicoli, non potendosi limitare tale possibilità ai soli titolari del fondo servente.
Cass. civ. n. 19576/2024
In sede di ricorso per cassazione, la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve essere motivata con specifiche argomentazioni che dimostrino come il giudice di merito si sia discostato dai principi stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. Non è sufficiente contrapporre l'interpretazione del ricorrente a quella del giudice se quest'ultima è una delle interpretazioni plausibili e coerenti con il dato normativo.
Cass. civ. n. 19380/2024
In tema di servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo rappresenta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quest'ultimo deve fondare la propria decisione sui canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., e non su mere presunzioni. È incensurabile in sede di legittimità se non in caso di omesso esame di fatti decisivi o violazione manifesta dei canoni ermeneutici.
Cass. civ. n. 19048/2024
Per determinare se un contratto abbia effetto novativo, gli interpreti devono valutare la comune intenzione delle parti desumibile dalla lettura complessiva dell'atto e dal comportamento delle parti stesse. La mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto non è sufficiente a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di primo e secondo grado. (Art. 1362 c.c.).
Cass. civ. n. 18744/2024
In tema di mobilità verticale, l'art.1, punto C), paragrafo II, lett.c), del Titolo II del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 deve essere interpretato - alla luce delle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - nel senso che il passaggio dalla seconda alla terza categoria consegue all'accertamento in concreto (compiuto attraverso la sperimentazione di almeno un mese in compiti di livelli superiori, a seguito dell'espletamento per almeno 18 mesi delle funzioni della seconda categoria) della capacità di svolgere funzioni di livello superiore.
Cass. civ. n. 18742/2024
La censura per violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. deve contenere la trascrizione precisa delle clausole contrattuali in contestazione ed illustrare puntualmente le ragioni per cui l'interpretazione accolta dal giudice di merito sia da ritenersi erronea, non potendosi limitare a formulare critiche generiche o a proporre una propria diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Cass. civ. n. 18525/2024
In tema di ricorso per cassazione, l'accertamento della volontà delle parti e l'interpretazione del contenuto di un negozio giuridico sono attività riservate al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità solo in caso di violazione dei canoni legali d'interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate e spiegare come il giudice di merito se ne sia discostato. La mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito non è sufficiente.
Cass. civ. n. 17193/2024
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.
–
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.
–
Nel prendere in esame il testo della clausola contrattuale è necessario avere riguardo a tutte le proposizioni che la compongono per evitare violazioni delle norme di interpretazione dettate dall'art. 1362, primo comma, c.c.
Cass. civ. n. 17063/2024
Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo.
Cass. civ. n. 16997/2024
La qualificazione giuridica di un contratto è conseguenza della relativa interpretazione, che può essere censurata in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.
Cass. civ. n. 16771/2024
Ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, al giudice del merito spetta dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto.
Cass. civ. n. 16522/2024
Per proporre una censura relativa all'interpretazione delle clausole contrattuali nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha l'onere non solo di richiamare le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma anche specificarne i canoni che assuma violati, indicando punto e modo in cui il giudice si sia discostato dagli stessi; ciò al fine evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura.
Cass. civ. n. 16474/2024
La misura degli interessi sui buoni postali fruttiferi emessi nella serie "Q/P" non può essere determinata dalla combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q" con quella prevista per i buoni della serie "P", in quanto tale interpretazione contraddice la logica e i principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal punto di vista letterale che dell'intenzione delle parti (art. 1362 c.c.).
Cass. civ. n. 16321/2024
L'interpretazione del contratto è un'attività riservata al giudice di merito e può essere censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici. Tuttavia, nella contestazione dell'applicabilità dei criteri interpretativi previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., è necessario considerare anche gli altri criteri logici, teleologici e sistematici oltre a quello letterale.
Cass. civ. n. 15400/2024
In tema di interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.
Cass. civ. n. 15367/2024
L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di merito concernente la liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime di alluvione, secondo quanto previsto da ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri o del commissario straordinario appositamente nominato, ritenendo che di detti atti amministrativi fosse stata fornita una interpretazione plausibile non adeguatamente contrastata).
Cass. civ. n. 13884/2024
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto; il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.
Cass. civ. n. 9782/2024
In tema di interpretazione del contratto, i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. impongono di ricercare la comune intenzione delle parti, tenendo conto del comportamento complessivo da esse tenuto prima e dopo la conclusione del contratto. La prevalenza del significato letterale delle parole è subordinata alla compatibilità del testo con la volontà manifestata e con gli elementi extratestuali ad essa relativi."
Cass. civ. n. 8884/2024
L'interpretazione dello statuto di un'associazione, come quello di una fondazione o di una società, va condotta alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., trattandosi di atto di autonomia negoziale, sulla base degli accertamenti in fatto rimessi al giudice del merito.
Cass. civ. n. 6916/2024
Nel giudizio di cassazione, la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è circoscritta ai soli contratti collettivi nazionali mentre per i contratti aziendali o integrativi decentrati il sindacato può essere esercitato solo con riguardo ai vizi di motivazione o alla violazione delle norme contenute negli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione che i motivi individuino i canoni interpretativi violati e le ragioni in iure della violazione.
Cass. civ. n. 6871/2024
Nell'interpretazione di una clausola statutaria, da condurre secondo i criteri ermeneutici dettati per i contratti, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. Infatti, l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. In ogni caso, il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 cod. civ., può trovare applicazione solo quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico) e, comunque, la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola.
Cass. civ. n. 6822/2024
La qualificazione di un accordo tra le parti come contratto preliminare o semplice puntuazione non vincolante è riservata al giudice di merito, il quale può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Cass. civ. n. 6818/2024
L'interpretazione del contratto costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale previsti dall'art. 1362 ss. cod. civ., o per motivazione omessa o illogica.
Cass. civ. n. 6444/2024
Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata secondo cui la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell'interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all'art. 1362 c.c., co. 2, assegnando rilievo anche all'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Cass. civ. n. 5810/2024
L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito; tuttavia, può essere censurabile in cassazione la violazione dei parametri interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., qualora emergano errori nell'applicazione delle disposizioni relative all'interpretazione letterale (art. 1362 c.c.) o sistematica (artt. 1363-1366 c.c.) dell'atto oggetto d'esame.
Cass. civ. n. 5702/2024
La violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro può essere censurata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre la violazione dei contratti integrativi aziendali può essere denunciata solo tramite la prospettata violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 5580/2024
L'interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice del merito può essere censurata in sede di legittimità solo se si dimostra che essa sia stata posta al di fuori dei possibili risultati ermeneutici derivanti dalla corretta applicazione dei criteri interpretativi previsti dall'art. 1362 e seguenti c.c., ovvero che l'interpretazione scelta sia totalmente avulsa dai possibili valori semantici del testo contrattuale.
Cass. civ. n. 5487/2024
Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).
Cass. civ. n. 5393/2024
l motivo relativo all'omessa valutazione delle prove documentali si palesa inammissibile se la Corte territoriale ha effettivamente esaminato il documento contestato ma lo ha interpretato diversamente dai ricorrenti, senza che questi abbiano formulato alcuna censura riguardante violazioni dei canoni interpretativi ex artt. 1362 ss. cc.
Cass. civ. n. 5358/2024
L'interpretazione del contratto consiste nell'accertamento della volontà trasfusa dalle parti nella regolamentazione del rapporto a cui hanno dato vita, sicché essa si risolve in una indagine di fatto che compete solo al giudice di merito effettuare in applicazione dei criteri legali stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. La nullità, quantunque rilevabile in qualunque stato e grado del processo, non può essere tuttavia accertata sulla base di una "nuda" eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di gravame sulla base di allegazioni in fatto non oggetto di pregressa deduzione, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali.
Cass. civ. n. 5299/2024
La violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nell'ambito dell'interpretazione dei contratti, può essere dedotta nel ricorso per cassazione solo se viene esplicitamente indicato quale norma sia stata violata ed in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Cass. civ. n. 5005/2024
Nel giudizio di legittimità non è consentita un'interpretazione degli atti e documenti diversa da quella operata dal giudice d'appello senza dedurre la violazione delle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 cod. civ. e ss.
Cass. civ. n. 3949/2024
Nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e coordinando tra loro le singole clausole; il giudice deve collegare e raffrontare frasi e parole al fine di chiarirne il significato ed individuare la comune intenzione dei contraenti sulla base degli elementi letterali e soggettivi previsti dagli artt. 1362 ss. cod. civ.
Cass. civ. n. 3944/2024
In sede di legittimità, la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., relativamente alle disposizioni degli statuti degli enti pubblici che non hanno valore normativo, risulta denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c.
Cass. civ. n. 3383/2024
In materia di licenziamento disciplinare, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali che prevedono le fattispecie sanzionabili deve essere effettuata in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.), tenendo conto della portata e finalità delle diverse previsioni contenute nel contratto collettivo e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001.
Cass. civ. n. 3671/2024
Nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il criterio letterale deve essere necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362, 2° co., c.c.), di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale. A tale stregua, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d'interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale.
Cass. civ. n. 3318/2024
In tema di compensi professionali a tecnici per incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni, nessun rilievo interpretativo del contratto tra le parti, quale comportamento successivo dei contraenti ex art. 1362, comma secondo, c.c., può assumere il pagamento di acconti, considerata la natura pubblica dell'ente conferente e le modalità, anche formali e vincolanti, di conferimento dell'incarico, il cui contenuto è insuscettibile di essere esplicitato o integrato mediante successivi comportamenti attuativi.
Cass. civ. n. 3262/2024
In materia di interpretazione delle norme collettive, è necessario applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, c.c.) come primo momento del processo di interpretazione e valutarne la portata assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri ermeneutici.
Cass. civ. n. 2887/2024
In materia di contratti agrari, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Cass. civ. n. 2516/2024
Il giudizio sulla sussistenza di una eventuale giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato nei precedenti gradi di giudizio di merito. Infatti, l'interpretazione degli atti negoziali, (ivi inclusa la lettera di licenziamento), sia una attività riservata al giudice di merito e che non possa essere contestata in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di legge sull'ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). In particolare, al riguardo non è sufficiente il mero richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma occorre anche puntualmente indicare quali sono i canoni interpretativi che si assumono violati, non potendo le censure limitarsi a contrapporre l'interpretazione del giudice a quella della parte.
Cass. civ. n. 2050/2024
In Cassazione, l'errata interpretazione del contratto è censurabile solo se: si indica il canone legale violato (artt. 1362 ss. c.c.); si mostra il nesso con le prove; si dimostra che il giudice ha applicato il canone in modo illogico o insufficiente. La semplice divergenza interpretativa dal convincimento del giudice resta merito e non è impugnabile.
Cass. civ. n. 229/2024
Il giudice di merito può interpretare il contratto secondo i canoni di ermeneutica (artt. 1362-1363 c.c.) tenendo conto del significato letterale e complessivo delle clausole; dei comportamenti successivi delle parti, se compatibili; di qualsiasi interpretazione plausibile, non necessariamente unica. La divergenza con l'interpretazione auspicata dal ricorrente non costituisce violazione di legge.
Cass. civ. n. 36082/2023
Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento. A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che, rispettivamente, specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato e riproduca in ricorso i fatti decisivi il cui esame, pur risultando dagli atti del processo, sia stato del tutto omesso. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, pur fondandosi (come quello in esame, quanto meno implicitamente) sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolva, in realtà, in difetto dei requisiti esposti, nella proposta di un'interpretazione diversa, così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca, come nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lo stesso aveva esaminato.
Cass. civ. n. 36039/2023
Un contratto non può avere contemporaneamente natura di preliminare e definitivo. La qualificazione come contratto preliminare o definitivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da eseguire secondo i canoni di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.). La condotta successiva delle parti può essere considerata solo per interpretare il contenuto originario dell'accordo, ma non può trasformare un contratto preliminare in definitivo. Eventuali modifiche degli elementi essenziali richiedono accordo scritto quando previsto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.
Cass. civ. n. 35970/2023
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 35807/2023
L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita.
Cass. civ. n. 35428/2023
Con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero sulla mancanza o l'apparenza o la contraddittorietà della motivazione addotta o sull'omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo conseguente alle modifiche addotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. con la L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis.
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In sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto. Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza.
Cass. civ. n. 34687/2023
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.
Cass. civ. n. 33817/2023
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi “inter partes”, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.
Cass. civ. n. 30063/2023
L'analisi della clausola di rischio cambio presente in un contratto di leasing, va condotta con riguardo allo scopo perseguito dalle parti e alla causa concreta del contratto, che non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo sia la fase precontrattuale sia quella dell'attuazione del rapporto ed esigendo la necessaria valutazione globale dell'assetto degli interessi, in relazione al risultato sostanziale ed al fine perseguito.
Cass. civ. n. 28324/2023
Il collegamento cd. funzionale fra negozi postula un accertamento riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità sempreché sia condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, quindi considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell'operazione economica complessiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza d'appello che si era arrestata ad un'analisi formalistica e unidirezionale dei contratti oggetto di causa, rappresentati da un preliminare di permuta di un'area edificabile con appartamento da costruire a cui erano seguiti la compravendita dell'area e la stipula di un ulteriore preliminare di compravendita dell'unità immobiliare da edificare e, infine, una polizza assicurativa).
Cass. civ. n. 26993/2023
L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.
Cass. civ. n. 26986/2023
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Cass. civ. n. 25521/2023
In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche
Cass. civ. n. 25117/2023
In materia di interpretazione del contratto d'opera ai fini della individuazione della soglia minima convenuta dalle parti quale requisito di corresponsione del palmario, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Ne consegue che ove sia stato instaurato un giudizio risarcitorio da parte dei genitori di un minore per un illecito da quest'ultimo sofferto, se nel contratto non è posta alcuna distinzione tra quanto riconosciuto a titolo risarcitorio ai genitori e quanto riconosciuto al minore, non risulta plausibile l'individuazione della soglia rilevante per la corresponsione del palmario nella misura della sola somma riconosciuta a ciascuno dei coniugi invece che nell'intero importo liquidato loro sia in proprio che nella qualità di rappresentanti del minore.
Cass. civ. n. 24195/2023
La clausola che esclude le "spese per controversie derivanti da fatti dolosi" dalla copertura del contratto assicurativo per la tutela legale non può essere interpretata nel senso che non costituiscono oggetto del rischio assicurato i costi per la difesa in un procedimento penale per un reato doloso, dovendosi invece individuare il criterio per la delimitazione del rischio trasferito sull'assicuratore nella natura, dolosa o meno, dei fatti commessi dall'assicurato, non già al titolo della contestazione accusatoria, sia nell'ipotesi in cui diano luogo a controversie civili, sia nel caso in cui determinino procedimenti penali. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda di condanna alla rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale in un procedimento penale per un reato doloso, poi archiviato per insussistenza del fatto).
Cass. civ. n. 24176/2023
In materia di locazione di unità abitative, ove contrattualmente sia negata la facoltà di recesso, con esclusione dell'unico caso di acquisto di altra abitazione da parte del conduttore, ci si trova a cospetto di una disciplina convenzionale che ha espressamente regolato una fattispecie. Tale previsione colloca il contratto, avente ad oggetto una locazione abitativa, al di fuori della previsione dell'art. 4 L. n. 392 del 1978. Il fatto che la previsione contrattuale nella prima parte vieti il recesso immotivato e poi nella seconda parte parli di unica eccezione, induce a ritenere, secondo un'esegesi del contratto conforme all'art. 1362 e all'art. 1366 cod. civ., nonché al principio di interpretazione conservativa di cui all'art. 1367 cod. civ., che, essendo vietato espressamente un recesso immotivato – il cui divieto è oggetto di previsione implicita nell'art. 3, comma 6 della L. n. 431 del 1998, là dove esso consente solo il recesso per gravi motivi –, necessariamente la manifestazione di recesso debba, una volta ricevuta dal locatore, essere intesa come effettuata ai sensi della seconda parte della clausola contrattuale.
Cass. civ. n. 24093/2023
Per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.
Cass. civ. n. 23700/2023
Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).
Cass. civ. n. 21260/2023
Il comportamento di un contraente, successivo alla stipula di una compravendita dall'univoco tenore, non può comportare una ricostruzione della volontà espressa dalle parti difforme da quanto risultante alla luce della comune intenzione risultante dalla lettera dell'atto.
Cass. civ. n. 20713/2023
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
Cass. civ. n. 19626/2023
L'avviso al locatore ex art. 1577 c.c. non ha natura negoziale, ma di atto giuridico in senso stretto, sicché nell'interpretazione del suo contenuto non si applicano le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dovendo darsi rilievo, per converso, agli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell'atto.
Cass. civ. n. 18794/2023
A fronte di un contratto di fideiussione che preveda la sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore, nonostante il pagamento del debito da parte del debitore garantito, nel caso di revoca del pagamento stesso, il principio dell'interpretazione del contratto in base alla comune volontà delle parti, desumibile dal contenuto letterale delle loro dichiarazioni, non è violato dal giudice di merito che riferisca la previsione contrattuale dell'eventuale revoca del pagamento anche all'ipotesi di revoca accettata dal creditore accipiente, il quale restituisca agli organi del fallimento il pagamento ricevuto a seguito della conclusione di una transazione.
Cass. civ. n. 18467/2023
Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
Cass. civ. n. 17943/2023
Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
Cass. civ. n. 16864/2023
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 16302/2023
L'accertamento della volontà delle parti sul contenuto del negozio giuridico è costituito da una indagine di fatto affidata al giudice di merito che, ove censurata per violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., obbliga non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in che modo e per quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati.
Cass. civ. n. 14274/2023
In tema di donazione, è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione per la sola parte eccedente la quota di legittima spettante al donatario non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione.
Cass. civ. n. 14111/2023
Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione.
Cass. civ. n. 13887/2023
In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale - ed a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.
Cass. civ. n. 11045/2023
Posto che l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 10967/2023
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Cass. civ. n. 9655/2023
In materia di non imponibilità ai fini IVA, nella ricerca della comune volontà delle parti contrattuali deve ritenersi violata la regola secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre anche con riferimento alla clausola c.d. "Take or Pay", ove essa sia considerata dal giudice isolatamente e non nel sistematico contesto delle previsioni contrattuali così da essere qualificata quale garanzia di natura finanziaria a copertura del mancato introito derivante dal minore quantitativo di prodotti venduti, pur in assenza di adeguata indagine del ruolo assunto dal soggetto tenuto al pagamento delle somme nell'ambito del complessivo rapporto contrattuale.
Cass. civ. n. 9281/2023
In tema di interpretazione dell'accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva ritenuto che non potesse integrare una clausola di stile la dichiarazione, contenuta nell'accordo di separazione consensuale, di avere, essi coniugi, risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro).
Cass. civ. n. 8069/2023
L'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, con tutti i limiti che ne derivano quanto all'estensione del sindacato di legittimità su ogni quaestio facti. Le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione che non incorra in vizi radicali sindacabili in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 7983/2023
Nel caso in cui l'interpretazione del contratto fornita dalla sentenza, oltre che considerare l'impianto letterale dell'accordo e la previsione delle singole clausole, ha anche valutato la possibile interazione tra le stesse, ricorre una scelta interpretativa che risponde ai criteri ermeneutici sia letterali che di insieme delle clausole e di finalità contrattuale e, dunque, non censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 6788/2023
In materia di tassazione di operazioni negoziali ai fini IVA, anche se l'alienante abbia ottenuto il permesso a demolire prima della stipula dell'atto, ove la demolizione sia iniziata dopo la stipula della compravendita e l'acquirente sia una impresa immobiliare, l'oggetto della cessione, secondo la comune intenzione delle parti, non può essere individuato nell'area di sedime edificabile piuttosto che nel fabbricato.
Cass. civ. n. 2996/2023
In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).
Cass. civ. n. 824/2023
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. Dunque la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato.
Cass. civ. n. 32786/2022
A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l'elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione).
Cass. civ. n. 30135/2022
Anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto al dipendente di un istituto di credito un premio annuale di rendimento - cd. PAR -, legando l'erogazione al solo fatto che il dipendente occupasse una posizione lavorativa strategica e che vi fosse stato un impegno di spesa in bilancio, trascurando il fatto che l'art. 44 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti bancari, con disposizione confermata dal contratto integrativo aziendale, attribuisse all'impresa la facoltà discrezionale e unilaterale di subordinare il pagamento del premio al raggiungimento di determinati specifici obbiettivi fissati dalla banca).
Cass. civ. n. 30141/2022
In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette.
Cass. civ. n. 25826/2022
In tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione espressa negli atti processuali del Ministero della Salute, così interpretando la volontà del convenuto di voler profittare dell'effetto estintivo).
Cass. civ. n. 18971/2022
La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.
Cass. civ. n. 18283/2022
In tema di interpretazione del contratto, per l'identificazione della comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. (che fa riferimento al comportamento dei contraenti), non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere (nella specie, un comune rispetto alla polizza fideiussoria conclusa da una società costruttrice a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte nell'ambito di una convenzione urbanistica), non potendo essi avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti, né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà.
Cass. civ. n. 17159/2022
L'esigenza di chiarezza e di univocità che devono rivelare i divieti ed i limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerente con la loro natura di servitù reciproche, comporta che il contenuto e la portata di detti divieti e limiti vengano determinati fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate. L'art. 1362 c.c. allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Cass. civ. n. 11502/2022
In tema di condominio negli edifici, il regolamento condominiale può porre limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti comuni, imponendo la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio. L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti limiti nel godimento delle cose comuni deve avvenire secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale; inoltre, le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa, come quelle che disciplinano le modalità d'uso delle parti comuni, possono essere interpretate, giusta l'art. 1362, comma 2, c.c., altresì alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche "per facta concludentia", in virtù di comportamento univoco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che da un lato, a fronte di una clausola del regolamento che imponeva il divieto di intraprendere "alcuna operazione esterna che modifichi l'architettura, l'estetica o simmetria del fabbricato", aveva ritenuto che la trasformazione dell'unità immobiliare destinata a negozio di alimentari in cinque autorimesse, con aperture basculanti al posto delle vetrine preesistenti, fosse lesiva del decoro architettonico per il forte impatto visivo sull'armonia degli elementi strutturali della facciata, dall'altro aveva affermato che altra clausola del medesimo regolamento condominiale, che poneva il divieto di ingombro del cortile comune, non precludesse l'utilizzo di parte dello stesso cortile come parcheggio, stante anche il comportamento tenuto dai condomini che posteriormente alla redazione del medesimo regolamento avevano sempre ivi parcheggiato).
Cass. civ. n. 2173/2022
Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso).
Cass. civ. n. 9461/2021
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).
Cass. civ. n. 3115/2021
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. (Nella specie, in cui una compagnia aerea italiana aveva licenziato un pilota per avere, nel periodo di cassa integrazione, iniziato un'attività lavorativa in favore di una società straniera, la S.C. ha negato che il contratto di lavoro concluso in Quatar secondo la legge di quello Stato potesse essere considerato a tempo determinato, come invocato dal lavoratore, non avendo le parti apposto un termine di scadenza e non rinvenendosi nell'ordinamento estero una disposizione legale idonea a integrare la fonte dell'autonomia privata, secondo un meccanismo equivalente a quello dell'art. 1339 c.c., sì da rendere ogni contratto concluso con gli stranieri a tempo determinato).
Cass. civ. n. 2945/2021
In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che aveva escluso la copertura contrattuale della polizza da fenomeni di incendio dell'immobile assicurato quando essi fossero causati da "incidenti elettrici" sulla base della previsione pattizia di esclusione della garanzia nel caso "di fenomeno elettrico", parole che erano state lette separandole dalle successive: "a macchine ed impianti elettrici ed elettronici" con ciò escludendo la copertura proprio nel caso più comune di sinistro).
Cass. civ. n. 995/2021
Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 701/2021
L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto che la clausola dell'accordo sindacale - adottato in applicazione dell'art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991 - secondo cui ai dipendenti in esubero era data la facoltà di avanzare richiesta di adibizione a mansioni e qualifica inferiori con novazione del rapporto, non prevedesse un obbligo del datore di aderire alla richiesta in questione; la S.C., nel cassare la sentenza, ha rilevato che quest'ultima non avesse interpretato la predetta clausola alla luce della funzione gestionale ed obbligatoria dell'accordo, preordinato alla salvaguardia dei livelli occupazionali).
Cass. civ. n. 24480/2020
Ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa.
Cass. civ. n. 13595/2020
Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie la S.C., pronunciando in materia di corrispettivo del diritto di superficie, acquisito dal Comune mediante procedura espropriativa e ceduto all'ex IACP, ha rigettato l'impugnativa proposta da quest'ultimo osservando che, sebbene alcune espressioni contenute nelle convenzioni intercorse tra le parti potessero interpretarsi nel senso che l'IACP avrebbe dovuto corrispondere solo quanto versato dal Comune a titolo di indennità di esproprio, in realtà, in applicazione del criterio sistematico, doveva ritenersi che le parti avessero inteso rispettare la previsione di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1871 secondo cui il corrispettivo da versare per la cessione del diritto di superficie deve assicurare al Comune la integrale copertura dei costi di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità).
Cass. civ. n. 30686/2019
Benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, peraltro in presenza d'emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la "ratio" decisoria avversata, giacché il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nell'interpretare il contratto, aveva assegnato alla locuzione "può chiedersi la risoluzione del presente contratto" un significato dimidiato, quale facoltà - cioè - riconosciuta a favore di una sola delle parti, senza spiegare perché l'impersonale "si" dovesse intendersi in tale accezione, peraltro sulla base di considerazioni non corroborate da percorsi argomentativi ripercorribili, a fronte del tenore letterale della locuzione, che non giustificava detta distinzione, nonché della disciplina del contratto condizionale).
Cass. civ. n. 26485/2019
In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 21840/2019
In tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, nonché dal comportamento tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata laddove, interpretando una clausola del contratto di appalto secondo cui i pagamenti andavano effettuati previo benestare del direttore dei lavori, ha ritenuto che tale potere spettasse alla committenza malgrado da altre clausole e dal comportamento delle parti si desumesse che tale potere competeva al direttore).
Cass. civ. n. 21576/2019
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Cass. civ. n. 20294/2019
Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che - in sede di interpretazione della corrispondenza telematica intercorsa tra due coniugi, separati, in lite per la restituzione di una residua somma derivante dalla vendita di un autovettura in regime di comunione legale - era incorsa nella violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo ritenuto che dal tenore di uno dei messaggi di posta elettronica si desumesse l'accettazione dell'accordo avente ad oggetto l'accredito della quota spettante per il ricavato della vendita, previa detrazione di una somma per il mancato pagamento dei bolli di circolazione, sebbene dall'esame complessivo del carteggio risultasse il contrario).
Cass. civ. n. 11828/2018
Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale.
Cass. civ. n. 11190/2018
In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti; né può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.
Cass. civ. n. 16181/2017
Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Cass. civ. n. 23701/2016
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una controversia fondata sul diritto del conduttore ad ottenere l'indennità per miglioramenti ed addizioni alla cosa locata, aveva rigettato la domanda sulla scorta del tenore letterale di una clausola contenuta in un successivo contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti, interpretando, erroneamente, l'impegno dell'acquirente, già conduttore dell'immobile, ad accettare lo stesso "nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova", come volontà di rinunciare al diritto di credito per le addizioni apportate nel tempo al bene locato).
Cass. civ. n. 14355/2016
L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti
Cass. civ. n. 9380/2016
A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse.
Cass. civ. n. 24421/2015
Nell'interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. impone di compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta, anche esecutiva, dei contraenti, sicché non si esclude che debba essere indagato il significato proprio delle parole, imponendosi esclusivamente di negare valore al brocardo "in claris non fit interpretatio". (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione con cui la corte territoriale, davanti alla quale era stato impugnato un recesso datoriale per inidoneità alle mansioni di un giornalista tenuto a redigere articoli su prove di auto e motoveicoli, aveva individuato il nucleo caratterizzante la prestazione nell'espletamento delle prove su strada dei mezzi, trascurando l'impegno, rilevante anche ai fini del cd. "repechage", a redigere almeno un articolo o servizio settimanale).
Cass. civ. n. 5102/2015
In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda. (Omissis).
Cass. civ. n. 2465/2015
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Cass. civ. n. 25840/2014
A norma dell'art. 1362 c.c., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse.
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In tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, non essendo a tal fine però sufficiente la chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, sicché detto principio non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti.
Cass. civ. n. 12360/2014
In tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, nell'interpretare una norma dello statuto del Fondo pensioni per il personale del Credito Bergamasco, il mero riferimento all'assemblea degli iscritti non consentiva di ritenere inequivoca la volontà statutaria di attribuire anche agli ex dipendenti titolari del trattamento pensionistico integrativo, e non solo ai lavoratori attivi, il diritto di partecipazione all'assemblea).
Cass. civ. n. 12535/2012
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni.
Cass. civ. n. 6641/2012
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima; la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e la denuncia del vizio di motivazione esigono la specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Fattispecie relativa agli artt. 51 e 52 del c.c.n.l. per il personale delle farmacie municipalizzate, interpretati dal giudice di merito nel senso della spettanza del preavviso, o dell'indennità sostitutiva, al dipendente collocato a riposo per raggiunti limiti d'età anche nel caso di opzione di trattenimento in servizio ex art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. in legge n. 54 del 1982; la S.C., ritenendo coerente tale interpretazione, ha respinto il ricorso del datore di lavoro, che si era limitato a proporre l'interpretazione opposta e a criticare genericamente la motivazione dell'impugnata sentenza).
Cass. civ. n. 925/2012
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva interpretato una fideiussione, rilasciata in occasione della vendita di una quota sociale e prestata a garanzia di "quanto così ceduto", nel senso che essa garantisse, secondo la sua causa concreta, la disponibilità e libertà della quota non relativamente a qualsiasi evento, ma soltanto a quelli afferenti al socio cedente, con esclusione degli eventi pregiudizievoli anteriori ed imputabili a soggetti diversi).
Cass. civ. n. 20057/2011
Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" non comporta il rilievo esclusivo del criterio dell'interpretazione strettamente letterale del testo contrattuale, dovendo questa essere condotta alla stregua delle regole di ermeneutica di diritto comune, poste dagli artt. 1362 ss. c.c., potendosi quindi accertare con ogni mezzo, compreso l'esame di testimoni, l'eventuale errore materiale contenuto nel documento. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso che censurava la sentenza impugnata per avere interpretato il presso, pattuito "per ogni mq.", come riferito invece al "metro cubo" e non al "metro quadro").
Cass. civ. n. 19876/2011
In tema di interpretazione dell'accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva ritenuto che non potesse integrare una clausola di stile la rinuncia, circostanziata e determinata, del locatore di non aver nulla a pretendere dai conduttori a qualunque titolo spesa passati e futuri relativamente al rapporto di locazione, rispetto al quale era intervenuta una transazione tra le stesse parti).
Cass. civ. n. 14460/2011
Nell'interpretare la clausola del regolamento di condominio contenente il divieto di destinare gli appartamenti a determinati usi, si deve considerare che l'esatto significato lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere all'intenzione comune delle parti, allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecnico-scientifico, proprio di determinate nozioni specialistiche, non necessariamente a conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una clausola recante il divieto di destinare gli appartamenti ad uso "di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose", aveva escluso la possibilità di adibire l'immobile a studio medico dermatologico, senza tener conto dell'intero contenuto della clausola in questione e senza accertare l'effettiva destinazione dell'immobile, desumendola non da elementi di fatto concreti ma dalla sola specializzazione medica del proprietario del bene).
Cass. civ. n. 12297/2011
Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.
Cass. civ. n. 11295/2011
Il comportamento delle parti contrario a buona fede oggettiva e posteriore alla conclusione del contratto non può essere valutato come canone interpretativo dello stesso ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., al fine di escludere la vessatorietà di una delle clausole in esso contenute. Tale clausola, ove risulti in sede interpretativa contraria a buona fede, va espunta dal contratto per la sua nullità. (Fattispecie relativa a clausola limitativa di responsabilità in contratto assicurativo).
Cass. civ. n. 9786/2010
In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva interpretato un contratto di cessione di beni, utilizzando il criterio del comportamento successivo delle parti sul mero presupposto che "un'univoca esegesi fosse particolarmente difficoltosa, quasi impossibile").
Cass. civ. n. 19104/2009
In materia contrattuale, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione, lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile ovvero costituisca espressione di una concreta volontà negoziale con efficacia normativa del rapporto. Tuttavia, sia per il principio di conservazione delle clausole contrattuali, sia perché rispondente all'interesse dell'acquirente di un immobile a non esser limitato nella disponibilità e nel godimento del medesimo, non può ritenersi generica ed indeterminata, e pertanto di stile, senza ulteriori argomenti al riguardo, la clausola secondo la quale l'alienante garantisce la libertà del bene da ipoteche, pesi e trascrizioni pregiudizievoli, pur se essa è sintetica e onnicomprensiva.
Cass. civ. n. 17341/2008
Ai fini dell'accertamento dell'ambito oggettivo di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, il giudice di merito non può fermarsi all'intitolazione enunciativa del contratto, ma deve esaminare l'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, astenendosi dal conferire rilievo, ai sensi dell'art. 1362 c.c., al comportamento successivo dell'investitore, ove lo stesso si sia sostanziato nel conferimento di ordini di borsa che, privi del necessario fondamento causale nel contratto quadro per avere ecceduto dai limiti oggettivi dello stesso, non risultino a loro volta impartiti nella forma scritta richiesta dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di una S.I.M. per i danni derivanti dall'esecuzione di operazioni su derivati esteri, senza tener conto che il contratto quadro sottoscritto dall'investitore, pur riferendosi genericamente, nell'intitolazione, alla negoziazione di strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati «nei mercati regolamentati» ed ai relativi indici, conteneva una clausola che limitava espressamente l'oggetto del contratto al servizio di negoziazione di prodotti derivati italiani).
Cass. civ. n. 6366/2008
Nell'interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della sola clausola da interpretare soltanto se questo riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell'applicazione della clausola ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli articoli 1362 e seguenti c.c. (Nella specie, al fine di valutare se la previsione dell'art. 40 del ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti delle poste, che elevava il periodo di comporto a 24 mesi per alcune patologie, recasse un'indicazione meramente esemplificativa ovvero tassativa delle patologie rilevanti, la S.C. ha ritenuto insufficiente il ricorso al mero criterio letterale ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 22536/2007
L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'
iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.
Cass. civ. n. 19928/2007
In tema di interpretazione del contratto
ex art. 1362 c.c., il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dello stesso che può assumere rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che ai fini di individuazione della comune intenzione delle parti potesse essere rilevante un successivo, ma diverso e autonomo contratto intercorso tra le medesime parti, il quale prevedeva una clausola di proroga non inclusa nel precedente).
Cass. civ. n. 18303/2007
Pur essendo irrilevante il
nomen iuris assegnato dalle parti ad un contratto, nondimeno ai fini della ricostruzione dell'intento degli stipulanti, secondo le norme degli art. 1362 c.c. e seguenti, anche la qualificazione è parte delle parole usate e contribuisce ad offrire elementi per ricostruire la comune intenzione dei contraenti; in particolare, dovendosi procedere a verificare la corrispondenza del
nomen con il contenuto negoziale, va ritenuta compatibile con la nozione legale di agenzia sia la previsione dello svolgimento dell'attività di promozione svolta dall'agente avvalendosi, a sua volta, di altri agenti coordinati e controllati, sia la carenza di una formale ed espressa indicazione della zona di espletamento dell'incarico, allorché tale indicazione sia per altro verso evincibile dal riferimento all'ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell'instaurazione del rapporto.
Cass. civ. n. 15921/2007
In tema di accertamento del diritto di servitù, è legittimo il richiamo operato dal giudice del merito alle espletate prove per testimoni sul concreto esercizio del diritto, a conferma del risultato interpretativo conseguito sulla base del primario criterio ermeneutico della lettera del titolo negoziale ai sensi dell'articolo 1362, primo comma, c.c. Tale richiamo, infatti, è consentito dal secondo comma di detto articolo di legge; che, appunto, al fine di determinare la comune intenzione delle parti, prevede la valutazione del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, e ciò senza violazione alcuna sia del requisito formale,
ad substantiam previsto per i contratti costitutivi di servitù prediali (articolo 1350 n. 4 c.c.), sia delle norme regolatrici della servitù (articolo 1063 c.c.), secondo cui la estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 c.c.
Cass. civ. n. 12721/2007
La scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del «gradualismo» secondo il quale deve farsi ricorso (anche in caso di atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale
ex art. 1324 c.c.) ai criteri interpretativi sussidiari, come l'
interpretatio contra stipulatorem in presenza di modulo predisposto da uno dei contraenti ai sensi dell'art. 1370 c.c., solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362-1365 c.c., ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale.
Cass. civ. n. 4176/2007
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato da un Comune; — ha ritenuto che le parti avessero inteso recepire, col meccanismo della
relatio perfecta tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative agli appalti di opere pubbliche stipulati dallo Stato contenute negli artt. da 43 a 51 del DPR n. 1063 del 1962, ivi compreso l'art. 47 nel testo ripristinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, e quindi il complessivo meccanismo di tutela giurisdizionale previsto da detto decreto; — ha interpretato la complessiva disciplina contrattuale nel senso di autorizzare ciascuna parte a ricorrere ad un collegio arbitrale con facoltà della controparte di declinare la competenza arbitrale a favore di quella ordinaria).
Cass. civ. n. 420/2006
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima — consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti — è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda — concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente — risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Cass. civ. n. 415/2006
In materia di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sua conclusione può rilevare ai fini ermeneutici solo qualora integri gli estremi della condotta comune ad entrambe, al fine di meglio stabilire quale fosse la loro comune intenzione in ordine al contenuto della pattuizione.
Cass. civ. n. 13399/2005
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima — consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal
nomen juris adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto. La ricostruzione data dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità allorquando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dell'attività negoziale oppure nella contrapposizione di un'interpretazione della medesima a quella del giudice di merito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente qualificato l'operazione contrattuale portata a termine dalle parti come contratto preliminare di vendita per se o persona da nominare e subentro nel suddetto preliminare, con esclusione di attività di mediazione tra gli stessi contraenti in relazione al medesimo affare).
Cass. civ. n. 12120/2005
I criteri legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi integrativi — quale va considerato anche il principio di buona fede, sebbene questo rappresenti un punto di collegamento tra le due categorie — e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, tenuto conto, peraltro, che, nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé «chiare» e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione
prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. (Fattispecie relativa all'interpretazione di contratto di locazione con riguardo all'uso dell'immobile locato).
Cass. civ. n. 5954/2005
Nell'interpretazione del contratto, operazione istituzionalmente riservata al giudice di merito l'interpretazione comune che di esso danno le parti, pur non vincolando il giudice, in quanto costituente solo un canone ermeneutico, deve essere tenuta in particolare considerazione. Inoltre, poiché il giudice è vincolato alla domanda e ai fatti confessati dalle parti e poiché l'individuazione della volontà contrattuale ha ad oggetto una realtà fenomenica ed obbiettiva e costituisce un accertamento fattuale del giudice di merito, questi non può adottare un'interpretazione della volontà contrattuale contraria a quanto espressamente e concordemente affermato dalle parti in giudizio e posto pacificamente a base delle loro pretese.
Cass. civ. n. 5624/2005
Costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici; deve escludersi, quindi, che nel giudizio di cassazione possa procedersi a una diretta valutazione della clausola contrattuale, al fine di escludere la legittimità del ricorso da parte del giudice di merito al canone ermeneutico del comportamento successivo delle parti.
Cass. civ. n. 23978/2004
L'espressione «senso letterale delle parole» deve intendersi riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto o addirittura a singole parole di essa, per cui il giudice, nell'interpretazione di una clausola negoziale, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica, utilizzando esclusivamente singole proposizioni o frasi di essa, ma deve verificare il contenuto complessivo del documento (nella specie, atto amministrativo); pertanto, non deroga il giudice all'obbligo di rispettare il criterio primario di cui al primo comma dell'art. 1362 c.c., se ritiene che all'interno di una delibera di approvazione di progetto di opera pubblica, accanto all'esplicita fissazione dei termini per la procedura espropriativa, sia presente la previsione dei diversi termini per il compimento dei lavori, anche se distaccata dalla prima, in quanto dislocata in altra parte dell'atto, in cui si dispone l'inserimento, nel bando di concorso per l'affidamento dei lavori in appalto, della clausola su una determinata durata dei lavori, decorrente dalla consegna all'appaltatore.
Cass. civ. n. 18670/2004
Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 c.c. alla comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico ed anche, qualora una complessa operazione negoziale sia stata posta in essere con la redazione di più contratti, facendo ricorso all'esame dei contratti presupposti, anche se essi siano stati conclusi da parti diverse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per interpretare un contratto di compravendita di un immobile nel quale si dava atto dell'avvenuta costituzione di una servitù temporanea che correva attraverso vari fondi oggetto di separati contratti, aveva ritenuto necessario, per ricostruire i caratteri della servitù e verificarne contenuto e limiti, esaminare ed interpretare unitariamente tutti i rogiti).
Cass. civ. n. 16144/2004
Il contratto di lavoro dà origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c.) lo strumento d'emersione di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale.
Cass. civ. n. 15721/2004
In tema di interpretazione di accordo aziendale stipulato dall'imprenditore con organismi rappresentativi dei lavoratori, può rilevare, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti stipulanti, il comportamento del datore di lavoro, e non già quello dei singoli lavoratori, i quali sono estranei alla formazione dell'accordo e rappresentano solo i destinatari della disciplina negoziale.
Cass. civ. n. 13886/2004
La erronea interpretazione del contratto individuale di lavoro da parte del giudice del merito attiene ad un punto decisivo, ed è perciò idonea a comportare la cassazione della sentenza, solo ove si dimostri che con la interpretazione propugnata il ricorrente conseguirebbe l'oggetto della pretesa. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di un agente di commercio diretta ad ottenere la condanna del proponente alla riliquidazione in suo favore della indennità di scioglimento del rapporto nella misura massima di legge — dovutagli, secondo la prospettazione del ricorrente, per il fatto che il suo contratto di lavoro avrebbe richiamato sul punto non già l'accordo collettivo, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma la disciplina legale di cui all'art. 1751 c.c. — alla stregua della circostanza della mancata dimostrazione che la interpretazione invocata dal ricorrente avrebbe consentito la liquidazione della indennità in misura maggiore di quanto spettante sulla base dei criteri di cui all'accordo economico collettivo).
Cass. civ. n. 13839/2004
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti,
ex art. 1362 c.c., il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, e, quando si faccia riferimento al comportamento delle parti, esso può essere preso in considerazione solo come comportamento complessivo di esse, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola delle parti ad evidenziare il contenuto di un proposito comune.
Cass. civ. n. 10484/2004
A norma dell'art. 1362 c.c. l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto. Anche con riferimento ai contratti conclusi per
fatta concludentia ove non sia richiesta la prova scritta
ad substantiam opera come principale criterio ermeneutico quello di individuazione della volontà delle parti, desumibile, in assenza di un testo scritto, non dal senso letterale delle parole, ma dal comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 6233/2004
Nell'interpretazione dei contratti, gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, c.c.), del coordinamento delle varie clausole e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza (diversamente dallo strumento di cui all'art. 1362, secondo comma, che ha rilievo solo eventuale) e assumono funzione fondamentale; di conseguenza, non è possibile isolare frammenti letterali della clausola da interpretare, ma è necessario considerare il testo nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro frasi e parole, onde ricondurle ad armonica unità e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, nell'interpretare l'art. 17 dell'accordo interprovinciale degli operai edili della provincia di Udine, aveva ritenuto sussistente l'obbligo del servizio mensa o del convenzionamento con strutture di ristoro solo in presenza di almeno trenta lavoratori interessati, esaminando esclusivamente il terzo comma del suddetto articolo, ma tralasciando di valutare gli elementi emergenti dagli altri commi dello stesso).
Cass. civ. n. 6053/2004
In tema di interpretazione del contratto, i comportamenti complessivi delle parti, anche posteriori alla conclusione del contratto, hanno funzione ermeneutica e non già integrativa del patto, in quanto per il loro tramite l'interprete, senza limitarsi al senso letterale delle parole, giunge a determinare la comune intenzione delle medesime al momento della stipula, e, quindi, la sostanza stessa dell'accordo, ma non integra la volontà pattizia con elementi ad essa estranei.
Cass. civ. n. 2216/2004
In riferimento ai criteri ermeneutica dei negozi giuridici, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta
ad substantiam (come il contratto per cui è causa, avente ad oggetto la costituzione di un diritto di servitù), la ricerca della comune intenzione delle parti, effettuabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere fatta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto.
Cass. civ. n. 15150/2003
Nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé «chiare» e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione
prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Cass. civ. n. 12409/2003
In ragione del limite del sindacato della Corte di Cassazione — cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari, — è «fisiologico» che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva (nella specie, artt. 46, 47 e 53 del C.C.N.L. dei dipendenti delle Poste Italiane SpA) siano entrambe convalidate o censurate dalla S.C., a seconda del superamento o no del controllo (a questa attribuito) limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
Cass. civ. n. 11193/2003
In tema di interpretazione del contratto, alla Corte di cassazione è affidato il compito di verificare che non sussista un vizio di attività del giudice del merito, rilevabile solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra.
Cass. civ. n. 4129/2003
A norma dell'art. 1362 c.c., l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessaria valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittima l'interpretazione giudiziale che, in una fattispecie relativa a un contratto di appalto di pulizie, recante una discordanza tra il corrispettivo indicato come importo globale dell'appalto e quello ottenuto sommando le singole «voci» relative alle varie attività che lo componevano, ha escluso l'errore materiale anche sulla base del contegno dei contraenti posteriore alla conclusione dell'accordo).
Cass. civ. n. 1097/2003
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'
error in procedendo; in tal caso la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, tenendo conto della situazione dedotta in causa, della volontà effettiva della parte e delle finalità che essa intende perseguire.
Cass. civ. n. 83/2003
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici quando dalle espressioni usate dalla parti emerga in modo immediato la volontà comune delle medesime, in quanto il ricorso agli altri criteri interpretativi, al di fuori dalle ipotesi di ambiguità della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. (In applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che avesse fatto corretta applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto il giudice di merito che aveva escluso, in base al tenore letterale di un documento prodotto in atti, contenente una riserva di eventuale assunzione, che esso potesse configurarsi come una proposta contrattuale).
Cass. civ. n. 11707/2002
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo dei contraenti, costituente elemento idoneo per ricavarne la comune volontà, può essere anche quello che, nell'ambito di rapporti che tra le medesime parti si rinnovano e si ripetono in negozi successivi, è desumibile dalla disciplina univoca, costante e ricorrente nei diversi e precedenti contratti aventi lo stesso contenuto, da cui sia lecito presumere che in proseguo le medesime parti ad essa vorranno continuare ad uniformarsi nella stipulazione dei contratti di quel tipo, specie quando ciò avvenga mediante un formulario
standard in base ad un testo sempre identico per impostazione e per contenuto.
Cass. civ. n. 11609/2002
In tema di interpretazione degli atti negoziali, l'art. 1362 c.c., nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale nell'interpretazione, ma anzi ribadire il valore fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, onde il giudice può ricorrere ad altri criteri ermeneutici solo quando le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche, mentre, quando le suddette espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa da quella risultante dalle parole adoperate soltanto se individua ed esplicita le ragioni per le quali le predette parti, pur essendosi espresse in un determinato modo, abbiano in realtà inteso manifestare una volontà diversa.
Cass. civ. n. 11247/2002
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss. c.c., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, le quali attengono alla fase preparatoria e non hanno alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali. Gli eventuali vizi relativi al processo di formazione della volontà dell'ente pubblico comportano l'annullabilità del contratto, la quale può essere fatta valere, in via di azione o di eccezione ai sensi degli artt. 1441 e 1442 c.c., esclusivamente dall'ente stesso e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 5635/2002
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. 1362 e 1371 c.c. secondo un principio gerarchico: conseguenza immediata è che le norme cosiddette strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 e 1365, precedono in detta operazione quelle cosiddette interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 e 1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Avuto riguardo a questo principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 c.c., ne consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione; né, in tale ipotesi, il giudice del merito può comunque desumere elementi contrari dal contegno processuale delle parti
ex art. 116, secondo comma, c.p.c:, il quale — tra l'altro — configura un potere discrezionale del giudice, solo il cui esercizio (e non già il mancato esercizio, come accade invece nel caso delle prove tipiche), va dal giudice motivatamente giustificato, versandosi in tema di c.d. prove atipiche o innominate.
Cass. civ. n. 11089/2001
Nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale assume funzione fondamentale, ma la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario bensì un parametro necessario e indefettibile in quanto le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola questa deve essere raccordata alle altre clausole e al complesso dell'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti. In questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione può assumere rilievo anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, ma deve trattarsi di un comportamento convergente (e tale può essere anche un comportamento unilaterale che sia accettato dall'altra parte contrattuale, eventualmente anche tacitamente) in quanto come è «comune» l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro di interpretazione, «comune» deve essere il comportamento quale parametro strumentale di valutazione della suddetta intenzione. (Nella specie la S.C. ha escluso che il comportamento di una parte consistente nel coltivare la controversia pendente con l'altra parte contrattuale anche dopo la conclusione di una transazione che avrebbe dovuto porvi fine potesse essere uno strumento interpretativo della transazione stessa).
Cass. civ. n. 15380/2000
Sia per il principio di conservazione delle clausole contrattuali, sia perché rispondente all'interesse dell'acquirente di un immobile a non esser limitato nella disponibilità e nel godimento del medesimo, non può ritenersi generica ed indeterminata e pertanto di stile, senza ulteriori argomenti al riguardo, la clausola secondo la quale l'alienante garantisce la libertà del bene da ipoteche, pesi e trascrizioni pregiudizievoli, pur se essa è sintetica e onnicomprensiva.
Cass. civ. n. 10250/2000
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti
ex art. 1362 c.c., il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole ed espressioni del contratto, coordinato con l'elemento logico. Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto che può assumere rilievo in sede di interpretazione di quest'ultimo, o di una sua clausola, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto, e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali.
Cass. civ. n. 9944/2000
Rispetto alla determinazione della natura giuridica di un contratto e al suo inquadramento in uno piuttosto che in altro schema negoziale, non assume rilievo decisivo il
nomen iuris eventualmente adottato dalle parti, dovendo la qualificazione «giuridica» essere effettuata sulla base di quanto disposto dalla legge e, quindi, in termini rigorosamente obbiettivi e del tutto distaccati dalla volontà privata. Tuttavia detta «qualificazione» trova il suo ineliminabile presupposto nell'accertamento della «comune intenzione» delle parti, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, se del caso, anche da elementi estrinseci all'atto considerato, ovvero da situazioni complesse, caratterizzate dal collegamento di più fattispecie negoziali. Pertanto deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa (ri)determinare la natura di un contratto, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti e magari in contrasto con essa.
Cass. civ. n. 1589/2000
Per interpretare la volontà negoziale della parte che assume un'obbligazione naturale, ben può essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il successivo comportamento dell'obbligato nella concreta attuazione degli impegni assunti. (Nella specie — in relazione alla delibera della Cassa di Risparmio di Volterra con cui era stato soppresso il Fondo di previdenza aziendale e disposta l'assegnazione in favore dei dipendenti iscritti di determinate somme per la conservazione dei precedenti benefici economici derivanti dall'iscrizione al Fondo — la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva attribuito valore decisivo all'operato della banca, attuativo degli obblighi assunti con la citata delibera, rimasto incontestato da parte dei beneficiari).
Cass. civ. n. 5734/1997
In tema di interpretazione dei contratti il criterio del riferimento al senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate dalle parti siano di chiaro ed inequivoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta comunque di cogliere la comune intenzione delle parti.
Cass. civ. n. 5715/1997
In tema di interpretazione dei contratti, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi, nell'attività di ermeneutica negoziale, all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, collocandolo, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non, risulti,
ictu oculi; di assoluta non contestabile evidenza.
Cass. civ. n. 5893/1996
In tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione stessa.
Cass. civ. n. 4333/1995
In tema di interpretazione della volontà delle parti (con riferimento, nella specie, ad una transazione intervenuta nel corso di un giudizio di risarcimento del danno) quando l'ambito dell'accordo sia stato individuato sulla base delle pretese dedotte in giudizio, e la comune intenzione delle parti sia stata ricostruita, senza incertezze, in base al testo da esse sottoscritto resta escluso il ricorso al criterio sussidiario del comportamento delle parti successivo all'accordo, sicché qualora la parte abbia rinunziato in tale accordo agli interessi ed alla rivalutazione del capitale, è irrilevante la circostanza che essa abbia egualmente coltivato il giudizio nel quale gli interessi e la rivalutazione erano stati chiesti.
Cass. civ. n. 3205/1995
Le operazioni collegate all'interpretazione dei contratti possono scomporsi, da un punto di vista strutturale, in varie fasi consistenti, la prima, nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda nella descrizione del modello della fattispecie giuridica e, l'ultima, nel giudizio sulla rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto concretamente accertati. Soltanto le ultime due fasi, risolvendosi nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima, configurando un tipo di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, è sindacabile in cassazione soltanto per difetto di motivazione.
Cass. civ. n. 7937/1994
Nell'indagine sulla comune volontà dei contraenti non si deve cercare e chiarire l'integrale intenzione di ciascuna parte ma quel tanto delle rispettive intenzioni che si siano fuse, venendo così a dar luogo a quella comune volontà che costituisce la legge del contratto.
Cass. civ. n. 6484/1994
L'interpretazione degli atti negoziali — che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi — va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la
ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.
Cass. civ. n. 4121/1994
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima
ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo cosa a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva attribuito, in sede di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo, preminente rilievo al comportamento successivo delle parti senza aver approfonditamente valutato il significato delle espressioni adoperate).
Cass. civ. n. 2415/1994
In tema d'interpretazione del contratto, la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà contrattuale — che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito — è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.
Cass. civ. n. 12758/1993
A norma dell'art. 1362 c.c. l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto.
Cass. civ. n. 4507/1993
Il giudice di merito, chiamato ad interpretare il contratto (nella specie, accordo aziendale del 1987), deve arrestarsi al significato letterale delle clausole, che evidenzi chiaramente la volontà delle parti, e non è tenuto a motivare su ipotetici ulteriori significati delle parole usate dai contraenti, potendo il supposto ulteriore senso di queste essere indagato solo nel caso in cui vengano forniti argomentati indizi dell'intenzione delle parti di attribuire alle parole usate un senso diverso da quello del mero significato letterale delle stesse.
Cass. civ. n. 6610/1991
In tema d'interpretazione del contratto, il contrasto insanabile, sul piano testuale, tra il nomen juris del contratto stesso e le singole clausole dimostra di per sé l'inadeguatezza dell'interpretazione letterale e la necessità del ricorso ai criteri sussidiari, progressivamente, nell'ambito dell'interpretazione soggettiva e storica (artt. 1362-1365 c.c.) e, quindi, in quello dell'interpretazione oggettiva (artt. 1367-1370), cui deve aggiungersi il criterio residuale contenuto nell'art. 1371 c.c. Solo quando la volontà delle parti sia effettivamente e chiaramente individuata, anche con l'eventuale ricorso ai suddetti criteri sussidiari, e tuttavia sussistano clausole in contrasto con il negozio effettivamente voluto, è consentito considerare nulle tali clausole, in base alla disciplina dell'art. 1419, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 4914/1991
In tema di interpretazione del contratto, per l'identificazione della comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c. — il quale si riferisce al comportamento dei contraenti — non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere (nella specie: aventi causa delle parti contraenti) e che quindi non possono avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà.
Cass. civ. n. 2009/1988
Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso.
Cass. civ. n. 1082/1988
In tema di interpretazione del contratto anche nel caso di formale riproduzione nelle relative clausole di obblighi già nascenti dalla legge o il richiamo espresso di norme di legge comunque integrative della disciplina negoziale l'interprete deve accertare, in base ai criteri legali di ermeneutica, l'effettiva portata del rinvio o del richiamo, atteso che questo, come può avere valore di pura clausola di stile, così può assumere, per volontà delle parti, un particolare significato, che nelle concrete circostanze sia tale da trascendere il limite del dato legale recepito.
Cass. civ. n. 4472/1987
Il principio
in claris non fit interpretatio, anche se non può essere inteso nel suo significato letterale, posto che al giudice del merito spetta sempre l'obbligo di individuare esattamente la volontà delle parti, è sostanzialmente operante quando il significato delle parole usate nel contratto sia tale da rendere, di per sé stesso, palese l'effettiva volontà dei contraenti, nel quale caso l'attività del giudice può — e deve — limitarsi al riscontro della chiarezza e univocità del tenore letterale dell'atto per rilevare detta volontà e diventa inammissibile qualsiasi ulteriore attività interpretativa che condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà dei contraenti.
Cass. civ. n. 756/1986
La denominazione che le parti danno ad un istituto contrattuale in tanto assume rilevanza nel procedimento di ermeneutica del negozio giuridico in quanto essa corrisponda al significato giuridico della pattuizione che le parti intendono esprimere, mentre, nel caso in cui sussista divergenza tra il significato della dizione usata ed il contenuto della pattuizione, la qualificazione di quest'ultima va desunta dalla natura della materia dedotta nel patto contrattuale. (Nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che la cosiddetta indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva dei dipendenti dell'Enel, non si riferiva al rimborso di spese di una vera e propria trasferta, ma costituiva il corrispettivo del maggior disagio di quei lavoratori che erano obbligati ad operare continuativamente fuori sede e quindi rappresentava un elemento integrativo della retribuzione, da computare ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; la Suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto).
Cass. civ. n. 5409/1985
Qualora, nel sottoscrivere il documento negoziale, la parte inserisca in esso una dichiarazione aggiuntiva (nella specie, riserva di interessi di mora e danni sollevata dall'appaltatore di opera pubblica in sede di regolarizzazione per iscritto di un contratto verbale che aveva già avuto esecuzione), tale dichiarazione aggiuntiva viene a costituire elemento integrante del documento medesimo, e deve essere quindi valutata per individuare la comune intenzione dei contraenti alla stregua del complessivo contenuto dell'atto, e non può pertanto essere qualificata come mero elemento extratestuale, né come comportamento di un contraente posteriore alla conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 4641/1985
L'interpretazione di una clausola contrattuale, in applicazione dell'art. 1362 primo comma c.c., non può essere fondata sul solo senso letterale delle parole usate, qualora questo, divergendo dal complessivo spirito e contenuto del contratto, non sia di per sé idoneo ad evidenziare la comune intenzione delle parti. (Nella specie, in una polizza di assicurazione contro il furto in appartamento, era inserita una clausola che subordinava la copertura assicurativa alla chiusura, con avvolgibili ed altri adeguati congegni, delle finestre. I giudici del merito avevano affermato che il suddetto patto escludeva l'indennizzo, in caso di finestre aperte, anche nell'ipotesi di furto diurno in presenza degli abitanti dell'appartamento. La S.C. ha ritenuto tale interpretazione non conforme al criterio ermeneutico di cui sopra, dovendosi accertare se la lettera della clausola comportava l'effettiva intenzione di imporre all'assicurato un onere di perenne chiusura delle finestre).
Cass. civ. n. 1198/1982
Il giudice, nell'interpretare il contratto, non può mai prescindere dalla ricerca della comune intenzione dei contraenti, posto che l'oggetto della ricerca ermeneutica è proprio tale comune intenzione, rispetto alla quale il senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come il primo degli strumenti di interpretazione. Pertanto, anche se le espressioni usate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune intenzione dei contraenti lungi dall'essere esclusa, può solo ritenersi conclusa ove l'elemento letterale assorba ed esaurisca ogni altro strumento d'interpretazione soggettiva.
Cass. civ. n. 5294/1977
Il principio
in claris non fit interpretatio non è accolto dal sistema dell'interpretazione previsto dal nostro ordinamento che, invece, attribuisce al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune volontà delle parti risulti in modo chiaro e immediato dalla dizione letterale del contratto o se occorra accertarla mediante indagini ulteriori. Ciò comporta che il giudice intanto può limitare la propria disamina al senso letterale delle parole in quanto, a suo giudizio, la comune volontà delle parti emerga in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate, mentre deve ricorrere ai criteri legali sussidiari di interpretazione quando tali espressioni gli si presentino ambigue o, comunque, insufficienti per l'individuazione di quella volontà; ond'è che la stessa questione
an in claris versetur assume carattere di questione di fatto, rimessa come tale al giudice di merito, e la cui soluzione non è censurabile in sede di legittimità se dalla sentenza emergono adeguate ragioni che esplicitamente o anche implicitamente la giustifichino.
Cass. civ. n. 5281/1977
In tema di interpretazione del contratto, così come del negozio giuridico in genere, il sindacato della Corte di cassazione può riguardare la delineazione della fattispecie astratta, nonché la riconduzione ad essa della specie in concreto accertata, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di diritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa l'identificazione delle parti del contratto e la ricerca del contenuto e della portata delle sue clausole, la quale si traduce in una indagine e valutazione di fatto, affidata esclusivamente al giudice del merito, e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, ovvero di illogicità ed inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.
Cass. civ. n. 5146/1977
In materia di interpretazione dei contratti il principio di gerarchia vige non solo tra le norme meramente interpretative e quelle integrative, nel senso che le prime hanno la precedenza sulle seconde, ma anche tra le stesse norme interpretative, anch'esse suscettibili di una graduale applicazione in funzione del carattere sussidiario di una norma rispetto alle altre; pertanto il ricorso al comportamento delle parti successivo alla stipulazione del negozio ha carattere sussidiario rispetto all'esame del contenuto del contratto ed è, quindi, consentito solo nell'ipotesi in cui il giudice non possa ricostruire la comune volontà delle parti attraverso le espressioni del testo negoziale.
Cass. civ. n. 4693/1977
Le norme del c.c. sull'interpretazione dei contratti debbono essere divise in due gruppi: il primo, che comprende gli artt. 1362-1365, regola l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti; il secondo, costituito dagli artt. 1366-1370, disciplina l'interpretazione oggettiva, cosa detta perché tende ad eliminare ambiguità e dubbi. Tra i due gruppi di norme esiste un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva soltanto quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti. Ai due gruppi si aggiunge l'art. 1371, la cui applicazione, volta a realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, è doppiamente subordinata all'accertata insufficienza dei criteri interpretativi contenuti negli articoli che precedono.
Cass. civ. n. 2225/1977
Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto ed idoneo ad interpretarlo può consistere anche nella loro attività processuale, purché rappresenti espressione di volontà comuni e coincidenti.
Cass. civ. n. 221/1977
Non è inibito al giudice, al fine di identificare la portata della volontà negoziale, di trarre argomento di prova anche da contratti conclusi da una delle parti con terzi.
Cass. civ. n. 3480/1976
Le convenzioni preliminari e le trattative precontrattuali possono fornire elementi d'interpretazione solo per l'identificazione della natura e dell'oggetto del contratto definitivo, ma al fine di determinare ed interpretare il contenuto delle singole pattuizioni occorre far capo soltanto al contratto definitivo, il quale assorbe le convenzioni e le trattative predette togliendo ad esse ogni efficacia negoziale e dettando l'unica disciplina dei rapporti che esse contemplavano, atteso che l'autonomia contrattuale delle parti nel concludere il contratto definitivo è libera sia d'introdurre nuove clausole sia di modificare od espungere altre contenute negli accordi preliminari, dando vita alla definitiva e stabile normazione del regolamento dei loro interessi.
Cass. civ. n. 1590/1976
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti per la disciplina uniforme di una serie di rapporti, l'elemento letterale ricavato dal contesto del contratto può costituire espressione sicura della comune intenzione delle parti quando, in relazione all'oggetto della pattuizione controversa ed alle particolari circostanze del caso, essa possa ritenersi frutto dell'effettiva autonomia negoziale di entrambi i contraenti, dovendosi altrimenti fare ricorso agli elementi sussidiari di interpretazione indicati negli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 91/1976
In tema di interpretazione del contratto, compito del giudice del merito è quello di determinare la comune intenzione delle parti, come trasfusa nel contratto stesso, e, pertanto, l'indagine sui motivi o sulle cause che hanno indotto i contraenti a negoziare, ma che non sono esternate in clausole del negozio, potrà essere rilevante, ove tali motivi o cause abbiano dato luogo a comportamenti esteriori, solo al fine di trarne elementi utili per l'individuazione di detta comune intenzione, secondo il criterio ermeneutico sussidiario di cui all'art. 1362 secondo comma c.c., ma non al fine di accertare una volontà non risultante dal contratto.
Cass. civ. n. 2858/1975
Una dichiarazione diretta, dopo la conclusione del contratto, da un contraente all'altro, e da quest'ultimo accolta senza dissenso, ben può essere utilizzata dal giudice del merito, ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c., come criterio suppletivo per la determinazione della comune intenzione delle parti, e per la conferma o meno del convincimento tratto dall'esame dei patti contrattuali.
Cass. civ. n. 2705/1975
Clausola di stile è solo quella che si limita a riprodurre una costante prassi stilistica di determinati atti, senza alcun riscontro nella volontà delle parti.
Cass. civ. n. 3082/1973
Per determinare la comune intenzione delle parti è lecito tenere conto solo dei comportamenti che siano in rapporto diretto, se non immediato, con la stipulazione e l'esecuzione del contratto da interpretare. Tali non possono essere considerati i comportamenti tenuti fuori da ogni contrasto con i controinteressati, a soli fini fiscali, quali le denunce di successione o operazioni bancarie del singolo avente causa di uno dei contraenti, nei quali comportamenti possono avere avuto parte determinante considerazioni estranee ad un'esatta ricognizione della portata del contratto a suo tempo stipulato. L'art. 1362, comma secondo, c.c., nel disporre che «per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento» fa riferimento al comportamento delle parti indicate nel primo comma dell'articolo e non già al comportamento degli eredi od aventi causa, che costituisce espressione di una volontà aggiuntiva che non può essere cumulata con quella negoziale.
Cass. civ. n. 2092/1973
La favorevole disposizione a transigere una lite non può essere assunta a criterio di interpretazione di un contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. Il comportamento delle parti, al quale questa norma si riferisce, concerne invero quell'attività postcontrattuale che sia diretta alla realizzazione degli interessi regolati dal negozio e, per questo, offre uno strumento sussidiario di accertamento della volontà negoziale non chiaramente desumibile dal testo del contratto.
Cass. civ. n. 2067/1973
L'art. 1362 c.c., nel prescrivere in sede di interpretazione contrattuale che il giudice ai fini della individuazione della comune intenzione delle parti debba valutare il loro comportamento complessivo, richiede non la valutazione di ogni singolo atto posto in essere dalle medesime, ma la considerazione globale della loro condotta in relazione agli elementi di fatto che possono avere importanza per l'interpretazione del contratto.
Cass. civ. n. 43/1971
Nei contratti nei quali una delle parti sia un soggetto della P.A. il principio della presunzione di legittimità dell'azione amministrativa può servire come mezzo sussidiario di interpretazione, per ricercare, nei casi dubbi, quale sia stata la reale volontà dell'amministrazione.