(massima n. 1)
Le convenzioni preliminari e le trattative precontrattuali possono fornire elementi d'interpretazione solo per l'identificazione della natura e dell'oggetto del contratto definitivo, ma al fine di determinare ed interpretare il contenuto delle singole pattuizioni occorre far capo soltanto al contratto definitivo, il quale assorbe le convenzioni e le trattative predette togliendo ad esse ogni efficacia negoziale e dettando l'unica disciplina dei rapporti che esse contemplavano, atteso che l'autonomia contrattuale delle parti nel concludere il contratto definitivo č libera sia d'introdurre nuove clausole sia di modificare od espungere altre contenute negli accordi preliminari, dando vita alla definitiva e stabile normazione del regolamento dei loro interessi.