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Articolo 1363 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Interpretazione complessiva delle clausole

Dispositivo dell'art. 1363 Codice Civile

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto(1).

Note

(1) La norma si rifà al concetto di interpretazione sistematica (art. 12 delle preleggi).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il contratto non è un insieme di proposizioni isolate ma è il frutto della loro sintesi.

Spiegazione dell'art. 1363 Codice Civile

L'unita contrattuale. Unità apparente ed unità reale

L'articolo 1363 riproduce testualmente l'art. #1136# del codice del 1865, che, a sua volta, proviene dall'art. 1161 del codice civile francese ispirato dalle massime del Pothier. Esso muove dal concetto della unità contrattuale, per effetto di un atto di volontà che raccoglie tutte le parti della stipulazione in un complesso concettualmente unico, animato da una causa unitaria. L’unità deve essere reale. Sono casi di unità apparente, ma non reale:
a) La stipulazione in uno strumento unico di negozi di per sè estranei l'uno all'altro, come l'assunzione di un impiegato per l'ufficio, la locazione di un appartamento per villeggiatura, quando nessun nesso sussista fra i due affari, salvo che quello estrinseco di vertere fra le stesse persone ed essere menzionate nello stesso documento. E’ questione di fatto che può essere di difficile soluzione, lo stabilire se manchi fra i due contratti quel nesso che potrebbe unificarli. E’ evidente che se il nesso manca, l'art. 1363 non è applicabile, se .non nell'interno di ciascuna stipulazione.
b) Il caso più frequente e più delicato e quello di un contratto modificato con accordi successivi. Accade talora che proposte e controproposte si susseguano in una corrispondenza di affari, con inizio ed avviamento di esecuzione anche prima che l'accordo sia perfetto in ogni parte. Ad un certo punto l'ultima divergenza si compone, l'accordo si perfeziona. Ma poi il carteggio prosegue, nuove proposte e controproposte si alternano, e quasi insensibilmente il contratto originario si modifica per effetto di nuovi accordi, che giurigono più tardi a maturazione, variando, per qualche parte, il contratto originario. Quando così accade, vi è indubbio legame fra il primo accordo e quello successivo, che tiene fermo il primo, probabilmente per la maggior parte; ma i contratti sono due e differenti; il primo, per la parte non contenuta nel secondo, può giovare ad interpretare il secondo, in virtù del secondo comma dell'articolo 1362, ma non in virtù dell'art. 1363.


Criteri per valutare l’unità contrattuale ai fini della interpretazione

Quando vi è unità reale, l'art. 1363 vuole che ogni parte giovi a far luce su quella da interpretare. Già Celso diceva : incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere. La considerazione delle parti concomitanti giova, sia per intendere la lettera, sia per risalire all'intenzione, secondo i dettati dell'art. 1362. Così se un vocabolo ammette più sensi, si presume che i contraenti lo abbiano usato, in una clausola, nello stesso senso come nelle altre. Se un'intenzione può essere intesa in più modi, si presume che essa si debba intendere nel modo conforme, e non nel modo contrario al proposito che ha ispirato tutto il contratto, e le varie sue parti. Se i contraenti nel preambolo (che esso pure fa parte del contratto) dissero di voler compiere un atto di donazione, alcuni oneri previsti in qualche clausola si interpreteranno come condizioni imposte al donatario e non come corrispettivi che sarebbero in contrasto coll’animus donandi. Così un patto finale che ne modifichi uno iniziale, sarà interpretato, per la sua sede, come postilla derogatoria, anche senza espressa menzione, quando le circostanze lo mettano in evidenza.

Nello studio delle varie clausole si può riscontrare che esse sono sorte come proposte od anche come proposte accettate, in successivi momenti, e che le parti diversamente hanno opinato sul contratto intero, in ciascuno di questi tempi che si sono susseguiti. Non per questo l'unità contrattuale vien meno, onde l'art. 1363 si applica anche in tale ipotesi. Ma per osservare tale articolo, bisogna concettualmente riportare la clausola al posteriore momento in cui la stipulazione divenne perfetta, ciò che corrisponde alla volontà dei contraenti che, nell'intendersi sull'ultimo dettaglio contrattuale, vollero tener fermo tutto l'accordo: e ciò vale anche se risulti che i contraenti diversamente intesero il singolo patto allorché lo proposero, e perfino allorché lo accettarono come parte di contratto non ancora perfezionato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1363 Codice Civile

Cass. civ. n. 2996/2023

In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).

Cass. civ. n. 30141/2022

In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette.

Cass. civ. n. 2173/2022

Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso).

Cass. civ. n. 24699/2021

Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda del lavoratore volta al conseguimento di differenze retributive, considerate oggetto della generale rinunzia, contenuta in un verbale di conciliazione transattiva, "ad ogni domanda connessa all'esecuzione e cessazione del rapporto", senza valorizzare una esplicita clausola di salvezza altresì prevista nel predetto verbale).

Cass. civ. n. 8630/2021

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente).

C. giust. UE n. 2945/2021

In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che aveva escluso la copertura contrattuale della polizza da fenomeni di incendio dell'immobile assicurato quando essi fossero causati da "incidenti elettrici" sulla base della previsione pattizia di esclusione della garanzia nel caso "di fenomeno elettrico", parole che erano state lette separandole dalle successive: "a macchine ed impianti elettrici ed elettronici" con ciò escludendo la copertura proprio nel caso più comune di sinistro).

Cass. civ. n. 995/2021

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 21840/2019

In tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, nonché dal comportamento tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata laddove, interpretando una clausola del contratto di appalto secondo cui i pagamenti andavano effettuati previo benestare del direttore dei lavori, ha ritenuto che tale potere spettasse alla committenza malgrado da altre clausole e dal comportamento delle parti si desumesse che tale potere competeva al direttore).

Cass. civ. n. 20294/2019

Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che - in sede di interpretazione della corrispondenza telematica intercorsa tra due coniugi, separati, in lite per la restituzione di una residua somma derivante dalla vendita di un autovettura in regime di comunione legale - era incorsa nella violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo ritenuto che dal tenore di uno dei messaggi di posta elettronica si desumesse l'accettazione dell'accordo avente ad oggetto l'accredito della quota spettante per il ricavato della vendita, previa detrazione di una somma per il mancato pagamento dei bolli di circolazione, sebbene dall'esame complessivo del carteggio risultasse il contrario).

Cass. civ. n. 17718/2018

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Cass. civ. n. 14882/2018

Nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

Cass. civ. n. 5288/2018

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; di conseguenza, eventuali pronunce emesse dal giudice di legittimità, ancorché in relazione ad identiche pretese sostanziali, non costituiscono "precedenti" in senso tecnico della giurisprudenza della Corte, in quanto il controllo di ciascuna di esse è delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata, in relazione alla "causa petendi" prospettata nei giudizi di merito ed ai motivi di ricorso. (Nella specie, la S.C., in difformità da precedenti di accoglimento, ha cassato la sentenza impugnata che, in violazione dell'art. 1363 c.c. sull'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, aveva ritenuto decisiva la formulazione dell'art. 31 dello Statuto del Fondo dell'ex Cassa di Risparmio di Torino per includere la maggiorazione del premio di rendimento nel calcolo del trattamento pensionistico integrativo).

Cass. civ. n. 2267/2018

Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l’esenzione dell’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 633 del 1972, assumendo la sussistenza di un'operazione triangolare, in violazione della regola della c.d. interpretazione sistematica, trascurando l'esame di alcune clausole che risultavano rilevanti al fine di accertate il reale significato della volontà contrattuale e l'esistenza di un'operazione quadrangolare).

Cass. civ. n. 7927/2017

In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escluderemediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesseinterpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Cass. civ. n. 19779/2014

Nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Omissis).

Cass. civ. n. 9755/2011

Nell'interpretazione dei contratti, l'art. 1363 c.c. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall'intero negozio; pertanto, la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell'ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare "ex post" le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili.

Cass. civ. n. 1950/2009

In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine (art. 1325 cod. civ.) volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto, ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come di clausola "stile".

Cass. civ. n. 5287/2007

Nell'ambito dei canoni di interpretazione delineati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in particolar modo, nell'interpretazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non esiste un principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici, né tantomeno un preteso principio dell'autosufficienza del criterio letterale in ragione di una affermata chiarezza delle espressioni adottate nel testo contrattuale. La lettera, infatti, costituisce solo una preliminare presa di cognizione (di cui l'art. 1362 segnala l'insufficienza con la precisazione che l'interprete non deve «limitarsi al senso letterale delle parole»), che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall'art. 1363, quali la connessione delle singole clausole ed il senso che risulta dal complesso dell'atto, atteso che la lettera, (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) sono strumenti legati da un rapporto di necessità e sono tutti necessari all'esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendo una gerarchia nell'ambito dei canoni delineati dagli artt. 1362-1365 c.c., aveva ritenuto che la clausola del CCNL in considerazione dovesse essere interpretata nel suo complesso).

Cass. civ. n. 6264/2006

In materia di contrattazione collettiva la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva un'utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione coerente ed adeguata, aveva ritenuto, conferendo precipuo rilievo al criterio ermeneutico logico-sistematico, che l'allegato C, facente parte dell'accordo integrativo del 25 marzo 1993 relativo al personale dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., non potesse essere interpretato che in riferimento al precedente contratto del 18 luglio 1990, perché diretto ad evitare il c.d. fenomeno degli «scavalchi», e, cioè, ad impedire — all'atto in cui si procedeva ad una ristrutturazione dell'organizzazione produttiva e del personale — una completa, automatica ed ingiustificata parificazione tra dipendenti con precedenti diversi inquadramenti e diverse mansioni, comportanti pure una differenziata professionalità).

Cass. civ. n. 5637/2006

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività rientrante nella competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per omessa od erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito impugnata, con la quale era stata ravvisata, a carico di un giornalista della R.A.I., la configurazione della violazione prevista dall'art. 8 del C.C.N.L. dei giornalisti, per avere lo stesso pubblicato periodicamente una serie di articoli su un quotidiano, così assumendo un incarico di collaborazione esterna, senza la preventiva autorizzazione del direttore, donde la legittimità della sanzione disciplinare inflitta a suo carico).

Cass. civ. n. 5125/2006

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concerne una questione di merito e, come tale, è riservata al giudice del merito, con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata e rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, avuto riguardo al licenziamento di un giornalista professionista della R.A.I., aveva proceduto correttamente all'espresso richiamo delle norme contrattuali collettive ed alla ricostruzione del sistema da esse composto — caratterizzato, tra l'altro, dalla previsione della proposta di licenziamento da parte del direttore di testata — rilevando che la stessa contrattazione collettiva non prevedeva una disciplina ed un regime di garanzie diversi per i licenziamenti disciplinari rispetto a quelli dei licenziamenti di carattere non disciplinare).

Cass. civ. n. 4849/2006

L'interpretazione delle clausole regolamentari di diritto privato è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle norme di ermeneutica. (Nella fattispecie, la S.C., con riguardo al motivo attinente all'assunta violazione e falsa applicazione dell'art. 17, lett. e), della Sezione trattamenti riconosciuti ad esaurimento del Regolamento dell'Istituto Poligrafico, fondata sulla supposta interpretazione illegittima del giudice di appello che aveva fatto decorrere l'entrata in vigore di tale norma dalla data di modificazione del suddetto articolo e non dalla data di approvazione del Regolamento, lo ha rigettato rilevando che la Corte di appello aveva correttamente ritenuto che la norma regolamentare modificata non poteva che regolare i passaggi di livello successivi alla modifica, secondo un'interpretazione letterale della norma, senza che, perciò, potesse ravvisarsi alcuna violazione dei criteri ermeneutici).

Cass. civ. n. 1552/2006

Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione, con riguardo alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. in ordine ai contratti ed accordi succedutisi nel tempo, e segnatamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998 riferiti ai dipendenti della Spa Poste Italiane, in relazione all'ambito di operatività dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro).

Cass. civ. n. 261/2006

Nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè «chiare» e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che il giudice di merito si fosse correttamente attenuto a tali principi, non ritenendo — in una convenzione di lottizzazione tra un privato e un Comune — che il termine ultimo entro il quale il privato si sarebbe dovuto attivare per compiere le opere di urbanizzazione fosse ricavabile da una singola clausola che stabiliva un termine massimo, ma ritenendo piuttosto necessario procedere all'interpretazione complessiva delle clausole negoziali, da cui si ricavava che, alle opere di urbanizzazione, il privato doveva provvedere via via che nascevano gli insediamenti abitativi, e, comunque, prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione).

Cass. civ. n. 6641/2004

Nella interpretazione del contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363. c.c., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Fattispecie relativa alla interpretazione di due successivi accordi sindacali concernenti la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei dipendenti della Alenia Spa).

Cass. civ. n. 10298/2002

In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta disposto dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni. (Nella specie, a seguito di condanna al pagamento di una somma in seno ad un procedimento monitorio basato su di una fattura, la società opponente deduceva che, per effetto della scissione parziale di alcuni rami di azienda, le relative passività — tra cui quelle inerenti alla fattura de qua — erano state trasferite ad altra società, senza che tale circostanza fosse stata debitamente considerata dal giudice di appello, il quale aveva confermato il rigetto dell'opposizione pronunciata dal giudice di primo grado. La S.C., nel cassare la sentenza, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Cass. civ. n. 9021/2001

Nella interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento; mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. Né, avuto riguardo alla specificità della materia, può prescindersi, nell'attività di interpretazione del nuovo contratto collettivo, in particolare quando questo introduce nuovi inquadramenti e nuovi livelli, dall'esame della precedente contrattazione, al fine di individuare la portata delle innovazioni introdotte. Tale interpretazione, riservata al giudice del merito, soggiace, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei suddetti criteri di ermeneutica contrattuale nonché alla osservanza della coerenza e logicità della motivazione.

Cass. civ. n. 10500/2000

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro — la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune — assume un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole, mentre il criterio letterale cui fa riferimento l'art. 1362 non deve essere utilizzato in contrasto con la finalità della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti — secondo il medesimo articolo costituente l'obiettivo dell'attività ermeneutica —, e trascurando la frequente mancanza di una chiara corrispondenza tra il tenore testuale delle espressioni e la volontà delle parti.

Cass. civ. n. 5599/1999

Sussiste violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, e in particolare del criterio dell'interpretazione complessiva stabilito dall'art. 1363 c.c., qualora sia omessa, pur ricorrendone le condizioni, l'applicazione del predetto criterio e non anche quando il criterio stesso sia utilizzato soltanto rispetto ad alcune delle clausole contrattuali, costituendo tale limitazione - attuata ovviamente in relazione ad un risultato di univoca significazione, consentito dall'indagine già espletata - esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di individuare gli elementi di giudizio utili e necessari per la formazione del proprio convincimento in ordine ad un determinato accertamento.

Cass. civ. n. 312/1997

L'art. 1363 c.c., prescrivendo di interpretare le clausole di un contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, in presenza di un patto articolantesi in più proposizioni (nella specie, condizione aggiuntiva di polizza assicurativa, che, con la prima proposizione, fissa, in deroga alle condizioni generali, in lire 20 milioni il limite massimo per le spese mediche e di degenza rimborsabili e, con la seconda, stabilisce che detta somma rappresenta la massima disponibilità per anno assicurativo e per l'intero nucleo familiare, qualunque sia il numero delle malattie e degli infortuni) impone all'interprete di ricercare previamente se le diverse proposizioni non siano suscettibili sul piano logico di essere interpretate nel senso di dar luogo a più clausole ognuna dotata di una propria portata dispositiva e, in caso affermativo, gli impone di verificare successivamente la compatibilità di ciascuna clausola con il patto globalmente considerato e con il contratto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito avendo questa considerato solo la seconda proposizione della predetta condizione aggiuntiva, senza indagare se quest'ultima potesse presentare un significato globale in cui coesistessero con autonoma portata entrambe le proposizioni).

Cass. civ. n. 1877/1995

In tema di interpretazione del contratto, a norma dell'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza.

Cass. civ. n. 5586/1993

Il criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, di cui all'art. 1363 c.c., trova applicazione anche per le previsioni di contratti collettivi di diverso livello, tra le quali esista un rapporto di reciproca correlazione.

Cass. civ. n. 237/1978

L'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, disposta dall'art. 1363 c.c., non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate come strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto le clausole contrattuali valgono nell'indagine ermeneutica per il loro rilievo di mero fatto, significante un dato contenuto negoziale, e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare. Pertanto, una clausola contrattuale, anche non valida e perciò inidonea a produrre effetti giuridici negoziali, può e deve essere utilizzata a norma dell'art. 1363 c.c. per la ricostruzione dell'esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità.

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