(massima n. 1)
L'interpretazione di una clausola contrattuale, in applicazione dell'art. 1362 primo comma c.c., non può essere fondata sul solo senso letterale delle parole usate, qualora questo, divergendo dal complessivo spirito e contenuto del contratto, non sia di per sé idoneo ad evidenziare la comune intenzione delle parti. (Nella specie, in una polizza di assicurazione contro il furto in appartamento, era inserita una clausola che subordinava la copertura assicurativa alla chiusura, con avvolgibili ed altri adeguati congegni, delle finestre. I giudici del merito avevano affermato che il suddetto patto escludeva l'indennizzo, in caso di finestre aperte, anche nell'ipotesi di furto diurno in presenza degli abitanti dell'appartamento. La S.C. ha ritenuto tale interpretazione non conforme al criterio ermeneutico di cui sopra, dovendosi accertare se la lettera della clausola comportava l'effettiva intenzione di imporre all'assicurato un onere di perenne chiusura delle finestre).