Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6444 del 11 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione di un contratto, il primo criterio da adottare è quello del significato letterale delle parole utilizzate. Solo se questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal Codice Civile (artt. 1362-1371 c.c.). Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto un'interpretazione disattesa dal giudice dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.

(massima n. 2)

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una clausola contrattuale che commisurava il compenso del professionista stimatore "al 5% dell'importo d'indennizzo netto che sarà corrisposto dalle Assicuratrici" ha rigettato il ricorso che, alla stregua dell'interpretazione letterale della predetta clausola, deduceva come dovuto il diritto al compenso solo all'esito del raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento dell'indennizzo all'esito del procedimento stragiudiziale di stima dei danni).

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