(massima n. 1)
La censura per violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. deve contenere la trascrizione precisa delle clausole contrattuali in contestazione ed illustrare puntualmente le ragioni per cui l'interpretazione accolta dal giudice di merito sia da ritenersi erronea, non potendosi limitare a formulare critiche generiche o a proporre una propria diversa interpretazione delle risultanze processuali.