(massima n. 1)
L'interpretazione di un atto negoziale č tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitą, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresģ, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilitą del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtą, nella proposta di una interpretazione diversa.