(massima n. 1)
Il comportamento delle parti contrario a buona fede oggettiva e posteriore alla conclusione del contratto non può essere valutato come canone interpretativo dello stesso ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., al fine di escludere la vessatorietà di una delle clausole in esso contenute. Tale clausola, ove risulti in sede interpretativa contraria a buona fede, va espunta dal contratto per la sua nullità. (Fattispecie relativa a clausola limitativa di responsabilità in contratto assicurativo).