(massima n. 1)
Nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale assume funzione fondamentale, ma la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario bensì un parametro necessario e indefettibile in quanto le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola questa deve essere raccordata alle altre clausole e al complesso dell'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti. In questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione può assumere rilievo anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, ma deve trattarsi di un comportamento convergente (e tale può essere anche un comportamento unilaterale che sia accettato dall'altra parte contrattuale, eventualmente anche tacitamente) in quanto come è «comune» l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro di interpretazione, «comune» deve essere il comportamento quale parametro strumentale di valutazione della suddetta intenzione. (Nella specie la S.C. ha escluso che il comportamento di una parte consistente nel coltivare la controversia pendente con l'altra parte contrattuale anche dopo la conclusione di una transazione che avrebbe dovuto porvi fine potesse essere uno strumento interpretativo della transazione stessa).