Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5358 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'interpretazione del contratto consiste nell'accertamento della volontà trasfusa dalle parti nella regolamentazione del rapporto a cui hanno dato vita, sicché essa si risolve in una indagine di fatto che compete solo al giudice di merito effettuare in applicazione dei criteri legali stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. La nullità, quantunque rilevabile in qualunque stato e grado del processo, non può essere tuttavia accertata sulla base di una "nuda" eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di gravame sulla base di allegazioni in fatto non oggetto di pregressa deduzione, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali.

(massima n. 2)

Nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme previste dall'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 c.c., potendo l'originario intimante modificare ed emendare le sue domande anche in dipendenza delle difese svolte da controparte. La modifica della domanda è ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anche riguardo agli elementi oggettivi (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza compromettere le potenzialità difensive della controparte o allungare i tempi processuali.

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