Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6444 del 12 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di separazione dei coniugi, la clausola dell'accordo con cui le parti convengono l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ad uno dei figli non può essere revocata ove l'espressione utilizzata "attribuzione delle cose comuni" e la previsione che la casa sarebbe stata abitata dalla moglie e dal figlio lascino deporre chiaramente per la costituzione di un diritto reale di abitazione. Vieppiù se tale volontà emerga dal comportamento delle parti e dalla loro successiva condotta, nonché dal tempo decorso dal momento della stipula fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di età del figlio.

(massima n. 2)

Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata secondo cui la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell'interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all'art. 1362 c.c., co. 2, assegnando rilievo anche all'avvenuta esecuzione delle prestazioni.

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