(massima n. 1)
In materia di separazione dei coniugi, la clausola dell'accordo con cui le parti convengono l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ad uno dei figli non può essere revocata ove l'espressione utilizzata "attribuzione delle cose comuni" e la previsione che la casa sarebbe stata abitata dalla moglie e dal figlio lascino deporre chiaramente per la costituzione di un diritto reale di abitazione. Vieppiù se tale volontà emerga dal comportamento delle parti e dalla loro successiva condotta, nonché dal tempo decorso dal momento della stipula fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di età del figlio.