Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22226 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione della domanda giudiziale č riservata al giudice di merito. Se la censura per ultrapetizione non č accompagnata di specifica indicazione dei criteri ermeneutici violati e dei fatti decisivi omessi, il ricorso č inammissibile. La corretta interpretazione deve rispettare il principio di autosufficienza e le norme generali di ermeneutica contrattuale previste dagli artt. 1362 e ss. c.c.

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