(massima n. 1)
La Corte di Cassazione non ammette la mera censura in fatto dell'accertamento compiuto dalla Corte territoriale. In sede di legittimitą, le contestazioni devono riguardare esclusivamente la corretta interpretazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., mentre le difese di merito sono improprie.