(massima n. 1)
In tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico pił idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non č sindacabile in sede di legittimitą qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione stessa.