Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15057 del 5 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione degli atti processuali rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per la violazione delle regole ermeneutiche ex art. 1362 e ss. c.c. Una missiva generica non contenente la rivendicazione dei crediti retributivi non è idonea a configurare un atto interruttivo della prescrizione, i cui requisiti si compendiano nell'esplicitazione di una pretesa con l'intimazione o richiesta scritta di adempimento.

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