(massima n. 1)
L'interpretazione degli atti processuali rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per la violazione delle regole ermeneutiche ex art. 1362 e ss. c.c. Una missiva generica non contenente la rivendicazione dei crediti retributivi non è idonea a configurare un atto interruttivo della prescrizione, i cui requisiti si compendiano nell'esplicitazione di una pretesa con l'intimazione o richiesta scritta di adempimento.