(massima n. 1)
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo cosa a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva attribuito, in sede di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo, preminente rilievo al comportamento successivo delle parti senza aver approfonditamente valutato il significato delle espressioni adoperate).