(massima n. 1)
L'interpretazione di un atto negoziale, costituendo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, č insindacabile in sede di legittimitā salvo nel caso in cui vengano dedotte specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o difetti di motivazione (art. 1362 c.c. e segg.). La semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima.