(massima n. 1)
L'interpretazione degli atti negoziali - che č riservata al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioč il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non giā di una prioritā di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto che la clausola dell'accordo sindacale - adottato in applicazione dell'art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991 - secondo cui ai dipendenti in esubero era data la facoltā di avanzare richiesta di adibizione a mansioni e qualifica inferiori con novazione del rapporto, non prevedesse un obbligo del datore di aderire alla richiesta in questione; la S.C., nel cassare la sentenza, ha rilevato che quest'ultima non avesse interpretato la predetta clausola alla luce della funzione gestionale ed obbligatoria dell'accordo, preordinato alla salvaguardia dei livelli occupazionali).