(massima n. 1)
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss. c.c., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, le quali attengono alla fase preparatoria e non hanno alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali. Gli eventuali vizi relativi al processo di formazione della volontà dell'ente pubblico comportano l'annullabilità del contratto, la quale può essere fatta valere, in via di azione o di eccezione ai sensi degli artt. 1441 e 1442 c.c., esclusivamente dall'ente stesso e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.