(massima n. 1)
In materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine č rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontā negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi. Pertanto, non č possibile limitarsi a contestare questa interpretazione senza specificare in concreto i canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c. violati.