(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontā dei contraenti - č un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitā solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontā nello schema legale corrispondente - si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne č allegata e provata la riferibilitā al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimitā sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosė come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. (Nella specie, in cui una compagnia aerea italiana aveva licenziato un pilota per avere, nel periodo di cassa integrazione, iniziato un'attivitā lavorativa in favore di una societā straniera, la S.C. ha negato che il contratto di lavoro concluso in Quatar secondo la legge di quello Stato potesse essere considerato a tempo determinato, come invocato dal lavoratore, non avendo le parti apposto un termine di scadenza e non rinvenendosi nell'ordinamento estero una disposizione legale idonea a integrare la fonte dell'autonomia privata, secondo un meccanismo equivalente a quello dell'art. 1339 c.c., sė da rendere ogni contratto concluso con gli stranieri a tempo determinato).