Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15282 del 9 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 185 e 420 c.p.c., ha effetti processuali e sostanziali derivanti dal negozio giuridico stipulato dalle parti, e può riguardare anche diritti indisponibili del lavoratore. È suscettibile di interpretazione secondo le regole contrattuali enunciate dall'art. 1362 c.c. e ss.

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