(massima n. 1)
La conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 185 e 420 c.p.c., ha effetti processuali e sostanziali derivanti dal negozio giuridico stipulato dalle parti, e può riguardare anche diritti indisponibili del lavoratore. È suscettibile di interpretazione secondo le regole contrattuali enunciate dall'art. 1362 c.c. e ss.