(massima n. 1)
Una dichiarazione diretta, dopo la conclusione del contratto, da un contraente all'altro, e da quest'ultimo accolta senza dissenso, ben può essere utilizzata dal giudice del merito, ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c., come criterio suppletivo per la determinazione della comune intenzione delle parti, e per la conferma o meno del convincimento tratto dall'esame dei patti contrattuali.