(massima n. 1)
In tema di interpretazione della volontà delle parti (con riferimento, nella specie, ad una transazione intervenuta nel corso di un giudizio di risarcimento del danno) quando l'ambito dell'accordo sia stato individuato sulla base delle pretese dedotte in giudizio, e la comune intenzione delle parti sia stata ricostruita, senza incertezze, in base al testo da esse sottoscritto resta escluso il ricorso al criterio sussidiario del comportamento delle parti successivo all'accordo, sicché qualora la parte abbia rinunziato in tale accordo agli interessi ed alla rivalutazione del capitale, è irrilevante la circostanza che essa abbia egualmente coltivato il giudizio nel quale gli interessi e la rivalutazione erano stati chiesti.