(massima n. 1)
Il contratto di lavoro dą origine ad un rapporto che, fondato sulla volontą delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontą, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontą ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c.) lo strumento d'emersione di una nuova diversa volontą eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale.