(massima n. 1)
La contestazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve essere svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c., estendendosi al verbale gli orientamenti della giurisprudenza di legittimitą in tema di ermeneutica contrattuale. La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche per le quali deve essere ravvisata la detta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata.