Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro(1).
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 10825/2020
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.Cass. civ. n. 18324/2019
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.Cass. civ. n. 12487/2017
In tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto limitata al solo danno patrimoniale la copertura assicurativa di un polizza in cui si richiamava espressamente la citata normativa del 1965, così correttamente ricostruendo la comune volontà delle parti sulla base dello specifico tenore della clausola contrattuale, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c.).Cass. civ. n. 668/2016
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (Cassa con rinvio, App. Roma, 02/05/2014).Cass. civ. n. 866/2008
Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, il quale escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato negato l'indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all'apparato dentario riportato dal ricorrente a seguito di una caduta, per inadeguatezza dell'indagine sulla volontà dei contraenti secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. c.c. e in particolare del criterio di cui al cit. art. 1370 c.c., ritenendo, peraltro, la S.C. pure insufficiente la disamina, operata dai giudici di merito, delle clausole contrattuali in base alla quale non era stato tenuto conto della ratio della detta esclusione e della possibilità di considerare o meno operante la stessa indipendentemente dalla causa che aveva reso necessarie le cure e protesi dentarie).Cass. civ. n. 6656/2004
In tema di interpretazione dei contratti, ma anche degli atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), il criterio della interpretazione «contra stipulatorem» rientra fra gli strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale, a cui è possibile fare ricorso solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 —1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità e insufficienza del dato letterale. (Fattispecie in tema di interpretazione di clausole di un bando di concorso interno).Cass. civ. n. 8411/2003
In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 c.c. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l'intero testo del contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti.Cass. civ. n. 3392/2001
Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l'autore delle stesse, sancito dall'art. 1370 c.c., non vale nell'ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti.Cass. civ. n. 42/1977
Il criterio interpretativo previsto dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, ha carattere sussidiario, e pertanto non è consentito ricorrervi tutte le volte in cui non sorga alcun dubbio o perplessità sul significato della clausola medesima.Cass. civ. n. 3625/1969
La norma dell'art. 1370 non trova applicazione allorché la clausola da interpretare rappresenti il frutto di una trattativa svoltasi tra le parti.
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