(massima n. 1)
Per interpretare la volontà negoziale della parte che assume un'obbligazione naturale, ben può essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il successivo comportamento dell'obbligato nella concreta attuazione degli impegni assunti. (Nella specie — in relazione alla delibera della Cassa di Risparmio di Volterra con cui era stato soppresso il Fondo di previdenza aziendale e disposta l'assegnazione in favore dei dipendenti iscritti di determinate somme per la conservazione dei precedenti benefici economici derivanti dall'iscrizione al Fondo — la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva attribuito valore decisivo all'operato della banca, attuativo degli obblighi assunti con la citata delibera, rimasto incontestato da parte dei beneficiari).