Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28036 del 22 ottobre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, sicché tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza in quanto l'oggetto del giudizio verteva sulle conseguenze risarcitorie derivanti dall'inadempimento all'obbligo di introdurre clausole negoziali che impegnassero il terzo assegnatario di aree del demanio marittimo a corrispondere un indennizzo al precedente titolare, a fronte della rinuncia di quest'ultimo ad una concessione che avrebbe ostacolato l'attuazione di un piano paesaggistico di riqualificazione di una zona costiera).

(massima n. 2)

In tema di ermeneutica contrattuale, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.