(massima n. 1)
Nell'interpretazione del contratto, che č attivitā riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimitā solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontā dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontā manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresė, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che - in sede di interpretazione della corrispondenza telematica intercorsa tra due coniugi, separati, in lite per la restituzione di una residua somma derivante dalla vendita di un autovettura in regime di comunione legale - era incorsa nella violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo ritenuto che dal tenore di uno dei messaggi di posta elettronica si desumesse l'accettazione dell'accordo avente ad oggetto l'accredito della quota spettante per il ricavato della vendita, previa detrazione di una somma per il mancato pagamento dei bolli di circolazione, sebbene dall'esame complessivo del carteggio risultasse il contrario).