(massima n. 1)
La erronea interpretazione del contratto individuale di lavoro da parte del giudice del merito attiene ad un punto decisivo, ed è perciò idonea a comportare la cassazione della sentenza, solo ove si dimostri che con la interpretazione propugnata il ricorrente conseguirebbe l'oggetto della pretesa. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di un agente di commercio diretta ad ottenere la condanna del proponente alla riliquidazione in suo favore della indennità di scioglimento del rapporto nella misura massima di legge — dovutagli, secondo la prospettazione del ricorrente, per il fatto che il suo contratto di lavoro avrebbe richiamato sul punto non già l'accordo collettivo, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma la disciplina legale di cui all'art. 1751 c.c. — alla stregua della circostanza della mancata dimostrazione che la interpretazione invocata dal ricorrente avrebbe consentito la liquidazione della indennità in misura maggiore di quanto spettante sulla base dei criteri di cui all'accordo economico collettivo).