(massima n. 1)
Pur essendo irrilevante il nomen iuris assegnato dalle parti ad un contratto, nondimeno ai fini della ricostruzione dell'intento degli stipulanti, secondo le norme degli art. 1362 c.c. e seguenti, anche la qualificazione č parte delle parole usate e contribuisce ad offrire elementi per ricostruire la comune intenzione dei contraenti; in particolare, dovendosi procedere a verificare la corrispondenza del nomen con il contenuto negoziale, va ritenuta compatibile con la nozione legale di agenzia sia la previsione dello svolgimento dell'attivitā di promozione svolta dall'agente avvalendosi, a sua volta, di altri agenti coordinati e controllati, sia la carenza di una formale ed espressa indicazione della zona di espletamento dell'incarico, allorché tale indicazione sia per altro verso evincibile dal riferimento all'ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell'instaurazione del rapporto.