(massima n. 1)
L'interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice del merito può essere censurata in sede di legittimità solo se si dimostra che essa sia stata posta al di fuori dei possibili risultati ermeneutici derivanti dalla corretta applicazione dei criteri interpretativi previsti dall'art. 1362 e seguenti c.c., ovvero che l'interpretazione scelta sia totalmente avulsa dai possibili valori semantici del testo contrattuale.