(massima n. 1)
Nei contratti stipulati dagli enti pubblici, l'interpretazione delle clausole deve privilegiare il criterio letterale, rispetto agli altri criteri previsti dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., escludendo la possibilitą di desumere la volontą delle parti da elementi extratestuali, come il comportamento successivo delle parti o atti interni preparatori alla stipula.