(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione del contratto, nell'ipotesi di solo ritardo nell'adempimento, l'importanza di esso, a norma dell'art. 1455 c.c., va stabilita, con riferimento al tempo del ritardo, non solo con riguardo alle oggettive finalitą funzionali del negozio ma anche con riferimento all'interesse del creditore a ricevere la prestazione dopo un certo tempo ed al danno irreparabile o rilevante dallo stesso subito a causa del ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.