(massima n. 1)
Un accordo di liquidazione dei compensi che richiama specifiche convenzioni precedentemente non perfezionate diviene vincolante nei termini in cui le parti lo hanno sottoscritto, indipendentemente dall'assenza di una firma formale sulla convenzione (artt. 1362 e ss. c.c.). La contestazione della validitą di tali accordi per violazione di principi tariffari deve essere esaminata alla luce della normativa vigente al momento della stipula.