(massima n. 1)
La contestazione dell'interpretazione di dichiarazioni negoziali da parte dei giudici di merito deve fondarsi su una chiara violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.). La mera proposizione di un'interpretazione alternativa, senza dimostrare la non condivisibilitā della lettura interpretativa per contrasto evidente con detti canoni, č inammissibile in sede di legittimitā.