(massima n. 1)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti per la disciplina uniforme di una serie di rapporti, l'elemento letterale ricavato dal contesto del contratto può costituire espressione sicura della comune intenzione delle parti quando, in relazione all'oggetto della pattuizione controversa ed alle particolari circostanze del caso, essa possa ritenersi frutto dell'effettiva autonomia negoziale di entrambi i contraenti, dovendosi altrimenti fare ricorso agli elementi sussidiari di interpretazione indicati negli artt. 1362 e ss. c.c.