(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, per l'identificazione della comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c. — il quale si riferisce al comportamento dei contraenti — non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere (nella specie: aventi causa delle parti contraenti) e che quindi non possono avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà.