(massima n. 1)
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici quando dalle espressioni usate dalla parti emerga in modo immediato la volontà comune delle medesime, in quanto il ricorso agli altri criteri interpretativi, al di fuori dalle ipotesi di ambiguità della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. (In applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che avesse fatto corretta applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto il giudice di merito che aveva escluso, in base al tenore letterale di un documento prodotto in atti, contenente una riserva di eventuale assunzione, che esso potesse configurarsi come una proposta contrattuale).