(massima n. 3)
In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilitą in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullitą, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimitą.