(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, nonché dal comportamento tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata laddove, interpretando una clausola del contratto di appalto secondo cui i pagamenti andavano effettuati previo benestare del direttore dei lavori, ha ritenuto che tale potere spettasse alla committenza malgrado da altre clausole e dal comportamento delle parti si desumesse che tale potere competeva al direttore).