(massima n. 1)
La violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) non č applicabile all'interpretazione del giudicato, che deve essere assimilata agli elementi normativi. Pertanto, il giudicato esterno č interpretato alla stregua dell'esegesi delle norme giuridiche e non degli atti o negozi giuridici. La sua portata deve essere determinata dal giudice sulla base del dispositivo della sentenza e della motivazione che la sorregge.